La società istante, avente ad oggetto l’attività di costruzione e ristrutturazione immobiliare, afferma di essere proprietaria in … (zona a rischio sismico 3) di un edificio residenziale e di una particella fondiaria pertinenziale.
Espone di aver ottenuto il rilascio di un Permesso di Costruire per la demolizione dell’edificio esistente e ricostruzione di una palazzina residenziale costituita da 6 unità immobiliari ad uso abitativo, oltre ai relativi box pertinenziali. Le procedure amministrative sono state avviate il … 2018 ed il titolo edilizio è stato rilasciato in data … 2019.
La ricostruzione prevede un incremento volumetrico sulla base della normativa provinciale ed è effettuata sul medesimo sedime dell’originario edificio, fatta eccezione per una parte dell’interrato (ospitante i garages) che insiste nel sottosuolo della confinante particella fondiaria pertinenziale.
Al momento non risultano depositati in Comune l’asseverazione ed il progetto degli interventi di riduzione del rischio sismico di cui all’articolo 3 del d.m. n. 58 del 2017. La società intende terminare i lavori entro il 31 dicembre 2021 e procedere alla vendita delle unità immobiliari.
Chiede, quindi, chiarimenti in merito all’applicabilità dell’articolo 16, comma 1-septies, del decreto legge n. 63 del 2013.
L’Agenzia delle entrate, nella risposta n. 71/2021, ricorda che l’articolo 10 del Decreto Semplificazioni – decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120 – ha apportato modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
In particolare, il novellato articolo 3, comma 1, lettera d), dispone che «Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico […]».
Ne consegue che, sul presupposto che l’intervento su diverso sedime rientri nelle ipotesi di cui alla summenzionata lettera d) del comma 1 dell’articolo 3 del d.P.R. n.380 del 2001 e fermo restando che lo stesso sia effettuato all’interno dei limiti e nel rispetto di quanto consentito dagli strumenti urbanistici vigenti (valutazioni non ricadenti nella competenza di questa Amministrazione), si ritiene che in presenza degli ulteriori requisiti gli acquirenti di cui si tratta possano fruire della detrazione di cui al citato articolo 16, comma 1-septies del decreto-legge n. 63 del 2013.
In allegato la risposta
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