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Sismabonus acquisti solo per procedure post 1 gennaio 2017, cosa significa? – Lavori Pubblici

Potremmo cominciare l’articolo scrivendo: Agenzia delle Entrate,
ci risiamo! Nuovi dubbi e incertezze applicative nella nuova
risposta del Fisco che riguarda ancora una volta il tema detrazioni
fiscali. Questa volta si parla delle detrazioni per gli interventi
di riqualificazione energetica, previste dai commi
da 344 a 348, dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006 e
dall’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013, e di quelle per gli
interventi di riduzione del rischio sismico di cui
al comma 1-septies dell’articolo 16 sempre del D.L. n. 63/2013
(sismabonus acquisti).

Ed è proprio sul sismabonus acquisti che dobbiamo concentrare la
nostra attenzione. Ma andiamo con ordine.

Ecobonus e Sismabonus: nuova risposta del Fisco

Con la risposta n.
433/E del 23 giugno 2021
l’Agenzia delle Entrate tratta il caso
di un intervento di demolizione e ricostruzione di un immobile da
parte di una società che opera nel settore delle costruzioni e
delle ristrutturazioni. Immobile che è stato acquistato dalla
suddetta società dopo che la precedente parte venditrice aveva
ottenuto nel 2017 il permesso di costruire per la “demolizione e
ricostruzione” ed erano già stati eseguiti solo i lavori di
demolizione.

Premessa, come previsto dall’art. 16, comma 1-septies del D.L.
n. 63/2013, la società ritiene di possedere tutti i requisiti per
stipulare degli atti di trasferimento delle unità immobiliari
realizzate entro i 18 mesi dall’ultimazione dei lavori, così che
gli acquirenti delle nuove unità immobiliari possano beneficiare
del sismabonus acquisti.

Ciò premesso, vengono posti i seguenti quesiti:

  • può la società beneficiare delle detrazioni previste dai commi
    da 344 a 348, dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006 e
    dall’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013, riguardanti gli
    interventi di riqualificazione energetica di immobili?
  • in considerazione del fatto che l’edificio di cui trattasi si
    trova in zona sismica 3, gli acquirenti delle unità immobiliari
    possano usufruire del beneficio di cui al comma 1-septies
    dell’articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013 (cd. sisma bonus
    acquisti), anche se l’asseverazione di cui all’articolo 3 del D.M.
    n.58 del 2017 non è stata presentata contestualmente alla richiesta
    del titolo abilitativo?
  • in subordine, gli acquirenti possono beneficiare della
    detrazione prevista al comma 3 dell’articolo 16-bis del Tuir?

Speciale Superbonus

Ecobonus

In riferimento al primo quesito, ricordando la sua risoluzione
n. 34/E del 2020
ad oggetto “Detrazioni per
riqualificazione energetica (cd. ecobonus) e per interventi
antisismici (cd. sisma bonus) – Applicabilità agli interventi
eseguiti da titolari di reddito di impresa su immobili diversi da
quelli strumentali
“, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che
la detrazione fiscale per interventi di riqualificazione
energetica, di cui all’articolo 1, commi da 344 a 347, della legge
n. 296 del 2006 (e successive proroghe e modificazioni), spetti ai
titolari di reddito d’impresa che effettuano gli interventi su
immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla
qualificazione di detti immobili come “strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali”.

Pertanto, le detrazioni dell’articolo 1, commi 344 a 347 della
legge n. 296 del 2006 (interventi “ecobonus”) e quelle di cui
all’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 possono essere
riconosciute, al ricorrere di tutte le ulteriori condizioni
previste dalla normativa in materia, anche in relazione ad
interventi su un immobile posseduto da una società, non utilizzato
direttamente, ma destinato alla vendita.

Sismabonus acquisti

Diverso è il caso per il c.d. sismabonus acquisti. Su questo,
l’Agenzia delle Entrate ha prima rammentato i presupposti normativi
previsti dall’art. 16, comma 1-septies del D.L. n. 63/2013 e anche
l’art. 119, comma 4 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio)
che per un limitato intervallo temporale ha innalzato la detrazione
al 110% (superbonus o supersismabonus).

Ciò premesso, l’Agenzia delle Entrate ha anche chiarito che
tutto “parte” dall’art. 16, comma 1-bis del D.L. n. 63/2013 che
parla di spese sostenute dal 1° gennaio 2017. E
non è un aspetto da trascurare. Perché nella sua lettura, più volte
sottolineate, il Fisco parla di detrazione per gli interventi di
riduzione di rischio sismico (articolo 16-bis, comma 1, lettera i),
del TUIR) le cui procedure autorizzatorie sono
iniziate dopo il 1° gennaio 2017.

E qui nascono i problemi.

Le procedure autorizzatorie

Nel caso di specie, come emerge dai documenti allegati
all’istanza, la presentazione dell’istanza
finalizzata ad ottenere il permesso a costruire
risulta essere avvenuta nel 2016 e tale elemento
trova riscontro anche nel permesso a costruire
rilasciato dal Comune nel 2017. Sembra, pertanto, che il
contribuente abbia iniziato le procedure
autorizzatorie
in data antecedente il 1° gennaio
2017
.

Ne consegue – conferma il Fisco – che i soggetti
acquirenti delle unità immobiliari, sulla base di quanto
rappresentato anche a seguito della presentazione di documentazione
integrativa, e stante il chiaro disposto temporale previsto per
l’avvio delle procedure autorizzatorie cui è subordinata la
spettanza dell’agevolazione, non possono fruire del Sismabonus
acquisti
“.

Ma la risposta non termina qui. Secondo l’Agenzia “Resta
ferma la possibilità del contribuente di documentare, a seguito del
parere dell’Ufficio tecnico del Comune, una diversa data di inizio
del procedimento autorizzatorio, successiva al 1° gennaio
2017
“.

Cosa significa? Può l’Ufficio tecnico del Comune rilasciare
un’attestazione di data di inizio del procedimento autorizzatorio
diversa? E se si, come? Che valore può avere in un eventuale
contenzioso con il Fisco?

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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