Abbiamo parlato ampiamente del Sismabonus, e quindi della detrazione per chi adotta misure antisismiche su un immobile di proprietà, meno invece del Sismabonus Acquisto, la detrazione riservata agli acquirenti di nuove unità immobiliari edificate – nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3 – al posto di fabbricati demoliti, e quindi ricostruite con lo scopo di ridurne il rischio sismico. Cerchiamo di fare chiarezza anche su questo.
La cosa importante da sottolineare è che l’agevolazione è ammessa solo se l’impresa di costruzione che realizza l’intervento di demolizione e ricostruzione con miglioramento antisismico cede l’immobile entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori. In questo caso quindi l’acquirente potrà usufruire della detrazione sul prezzo di vendita, fino a un tetto di spesa di 96 mila euro.
Sismabonus Acquisto, le aliquote: 75, 85 o 110%
Il Sismabonus Acquisto consiste normalmente in una detrazione d’imposta del 75% del prezzo di acquisto se con l’intervento di demolizione e ricostruzione si ottiene il passaggio a una classe di rischio inferiore, oppure in una detrazione dell’85% se dall’intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori.
Sismabonus Acquisto e Superbonus 110
Come sappiamo, la normativa sul Sismabonus al momento viene assorbita da quella sul Superbonus, quindi l’aliquota della detrazione Superbonus Acquisto – normalmente variabile dal 75 all’85% a seconda del miglioramento della classe di rischio – è stata elevata in modo generalizzato al 110%. Questo però solo finché è in vigore il Superbonus 110.
Approfondisci con l’articolo Sismabonus 110% senza classificazione sismica: conviene non redigerla più?
Quindi, affinché l’acquirente (persona fisica e non impresa) di un’unità immobiliare possa beneficiare del Sismabonus Acquisti al 110% l’atto di acquisto relativo all’edificio demolito e ricostruito deve essere stipulato necessariamente entro il 30 giugno 2022, termine di validità del Superbonus.
Quello che conta ai fini dell’agevolazione è quindi la stipula del contratto d’acquisto dell’immobile, che deve avvenire entro questo termine, e quindi entro questo termine l’immobile dovrà avere tutte le caratteristiche per essere venduto, compreso l’attestato di agibilità.
Se l’acquirente è una società
Nel caso invece in cui l’acquirente sia un’impresa o una società (soggetta a Ires e non a Irpef) la detrazione sul prezzo di acquisto sarà pari al 75% o 85%, perché del Superbonus possono beneficiare solo le persone fisiche (soggetti Irpef).
Sismabonus acquisto, alcuni chiarimenti delle Entrate
Rispondendo ad alcune richieste di chiarimento su casi molto specifici l’Agenzia delle Entrate ha chiarito anche due ulteriori aspetti.
Il primo è che per l’acquirente è possibile usufruire del Sismabonus Acquisto anche se il nuovo edificio ricostruito prevede un aumento delle volumetrie e contiene un numero maggiore di unità immobiliari rispetto a quello demolito.
Il secondo è che è possibile usufruire della detrazione anche se il nuovo edificio è stato ricostruito su diverso sedime.
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