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Sismabonus, asseverazione tardiva e zone sismiche: interviene il Fisco – Lavori Pubblici

Tra i requisiti (più inutili) previsti per la fruizione del
Sismabonus (ordinario e potenziato al 110%) vi è
il rispetto della zona sismica. Sto parlando della
detrazione fiscale prevista dall’art. 16, commi
1-bis-1-septies del D.L. n. 63/2013 per gli interventi di
riduzione del rischio sismico
.

Sismabonus e zone sismiche

La detrazione inizialmente era stata prevista per gli edifici in
zona sismica 1 e 2, e che successivamente è stata
estesa alla zona 3. Altro requisito per accedere
alla detrazione è l’asseverazione tecnica di cui
all’art. 3 del
DM n. 58/2017
. Asseverazione che nella prima
versione del DM n. 58/2017 andava allegata alla
SCIA o al permesso di costruire
ma che, a seguito delle modifiche arrivate:

adesso può essere allegata entro l’inizio dei lavori.

Sismabonus: da zona sismica 4 a 3 e asseverazione tardiva

Ciò premesso, cosa accade se dopo la richiesta del titolo e
l’avvio dei lavori di demolizione e ricostruzione con
ampliamento volumetrico
di un edificio in zona sismica 4
(quindi che non avrebbe accesso al sismabonus) ai sensi della
lettera e) del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico
Edilizia), la Giunta Regionale avesse provveduto all’aggiornamento
delle zone sismiche inserendo il Comune (e quindi l’edificio) in
zona sismica 3? è ancora possibile procedere all’asseverazione
tecnica per avere accesso al sismabonus?

Simabonus acquisti: la nuova risposta dell’Agenzia delle
Entrate

A rispondere alla domande ci ha pensato come sempre
l’Agenzia delle Entrate con la risposta n.
481 del 15 luglio 2021
che ci consente di tornare
sull’argomento “Sismabonus e asseverazione
tardiva
” aggiungendo un nuovo pezzo al copioso puzzle.

Entrando nel dettaglio, stiamo parlando della detrazione fiscale
di cui all’articolo 16, comma 1-septies, del decreto legge 4 giugno
2013, n. 63 (c.d. Sismabonus acquisti) che
riguarda l’acquisto di immobili su cui sono stati effettuati
interventi edilizi (mediante demolizione e ricostruzione di interi
fabbricati, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio
preesistente, nei limiti consentiti dalle disposizioni normative
urbanistiche, che determinino il passaggio a una o a due classi
inferiori di rischio sismico) eseguiti da imprese di costruzione o
ristrutturazione immobiliare che provvedano, entro 18 mesi dalla
data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione
dell’immobile.

Ok all’ampliamento volumetrico

La detrazione è applicabile anche nel caso in cui la
ricostruzione dell’edificio determina un aumento volumetrico
rispetto a quello originario, sempreché le norme urbanistiche in
vigore permettano tale variazione, non rilevando in alcun modo la
circostanza che il fabbricato ricostruito dall’impresa che ha
eseguito i lavori contenga un numero maggiore di unità immobiliari
rispetto al preesistente.

Nuove costruzioni

L’Agenzia delle Entrate ricorda che l’agevolazione può essere
fruita a prescindere dalla circostanza che il titolo abilitativo
sia emesso ai sensi dell’articolo dall’articolo 3, comma 1, lettera
d) o e), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, fermo restando, tuttavia, che l’intervento sia comunque
effettuato all’interno dei limiti e nel rispetto di quanto previsto
dagli strumenti urbanistici vigenti.

Ciò premesso, l’agevolazione è in vigore dal 1°gennaio 2017 al
31 dicembre 2021.

Dal Sismabonus al Supersismabonus

Il Fisco ha ricordato pure che a seguito dell’entrata in vigore
dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) agli
acquirenti delle case antisismiche, per le spese sostenute dal 1°
luglio 2020 al 30 giugno 2022 si applica la maggiore aliquota del
110% (superbonus).

Ciò premesso, affinché gli acquirenti delle unità immobiliari
possano beneficiare della detrazione, è necessario, al ricorrere di
tutte le altre condizioni normativamente previste, che l’atto di
acquisto degli immobili sia stipulato entro i termini di vigenza
dell’agevolazione.

Il parere del CSLP

La detrazione prevista per l’acquisto delle case antisismiche
spetta agli acquirenti delle unità immobiliari ubicate nelle zone
sismiche 2 e 3, oggetto di interventi le cui procedure
autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017 ma prima del
1° maggio 2019, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni,
anche se l’asseverazione di cui all’articolo 3 del D.M. n. 58 del
2017 non è stata presentata contestualmente alla richiesta del
titolo abilitativo.

Ai fini della detrazione è necessario che la predetta
asseverazione sia presentata dall’impresa entro la data di stipula
del rogito dell’immobile oggetto degli interventi di riduzione del
rischio sismico. Ciò al fine di non precludere l’applicazione del
beneficio nelle ipotesi in cui l’adempimento non fosse stato
effettuato in quanto, in base alle norme pro tempore vigenti, gli
immobili oggetto degli interventi antisismici non rientravano
nell’ambito applicativo dell’agevolazione.

Da zona 4 a zona 3

Lo stesso principio può essere applicato nel caso in cui
l’adempimento non è stato effettuato in quanto alla data di inizio
delle procedure autorizzatorie, il Comune era ricompreso in zona
sismica 4 e, quindi, non rientrava nell’ambito applicativo della
norma.

In altri termini, fermo restando il rispetto della condizione
che gli immobili siano alienati dall’impresa costruttrice entro 18
mesi dal termine dei lavori, la predetta asseverazione deve essere
presentata dall’impresa entro la data di stipula del rogito
dell’immobile e consegnata all’acquirente ai fini dell’accesso al
beneficio in questione.

Niente ecobonus per la parte ampliata

La risposta dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito anche che nel
caso di fruizione dell’ecobonus, la stessa non può essere fruita
per la parte ampliata e che in questo caso è onere dell’impresa
mantenere distinte, in termini di fatturazione, le due tipologie di
intervento (ristrutturazione e ampliamento) o, in alternativa,
essere in possesso di un’apposita attestazione che indichi gli
importi riferibili a ciascuna tipologia di intervento, utilizzando
criteri oggettivi.

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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