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Sismabonus: attestazione di conformità dei lavori non ha scadenza – Commercialista Telematico | Software fiscali, ebook, formulari e videoconferenze accreditate

A differenza di quanto previsto per l’asseverazione di riduzione del rischio sismico, che ai fini del “Sismabonus acquisti” può essere presentata entro la data di stipula del rogito, per l’attestazione di conformità dei lavori eseguiti al progetto asseverato, non è fissata alcuna scadenza in merito al deposito; l’unico obbligo consiste nella presentazione al Suap.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito un interessante chiarimento in materia di Sismabonus affermando che l’attestazione di conformità nel sismabonus acquisti non ha scadenza.

Sismabonus acquisti e deposito attestazione di conformità: il quesito posto al Fisco

Nel porre una istanza all’Agenzia delle Entrate un contribuente rileva di aver acquistato da una società di costruzioni, un’unità immobiliare, in comproprietà con il coniuge, derivante da demolizione e ricostruzione con ampliamento di un edificio esistente.

La società suddetta:

  • ha ottenuto il permesso di costruire in data 26 settembre 2018;
     
  • ha depositato in data 23 dicembre 2019 l’asseverazione di riduzione del rischio sismico allo Sportello unico delle Attività Produttive (SUAP), successivamente alla richiesta del permesso a costruire.

L’atto di compravendita è stato, invece, stipulato in data 29 maggio 2020 ed in data 26 agosto 2020; il direttore dei lavori, concluso l’intervento, ha depositato al SUAP l’attestazione di conformità al progetto strutturale dei lavori eseguiti.

L’istante chiede:

  1. se può accedere al cd. “sisma bonus acquisti’, disciplinato dall’articolo 16, comma 1-septies, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 in considerazione che:
     
    1. l’immobile ricade nella cd. zona sismica 3, alla quale è stata estesa l’agevolazione di cui all’articolo 16, comma 1-septies, del decreto legge n. 63 del 2013, solo a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 8, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34;
       
    2. l’attestazione di conformità degli interventi eseguiti al progetto è stata presentata al SUAP dal direttore dei lavori successivamente alla data di stipula del contratto di compravendita;
       
  2. in via subordinata, nella ipotesi in cui non possa accedere al regime in considerazione che l’attestaz

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