La struttura dell’incentivo rende di fatto irrilevante la classificazione sismica. Per tutte le opere c’è il 110% Isi critica: antieconomico intervenire in modo efficace
di Giuseppe Latour
La struttura dell’incentivo rende di fatto irrilevante la classificazione sismica. Per tutte le opere c’è il 110% Isi critica: antieconomico intervenire in modo efficace
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La classificazione sismica diventa irrilevante ai fini fiscali. È l’effetto delle nuove norme in materia di superbonus, dopo il passaggio parlamentare della legge di conversione del decreto Rilancio. Il 110% archivia, infatti, il modello degli incentivi parametrati ai salti di classe nella sicurezza complessiva dell’edificio (introdotto dal vecchio sismabonus), per preferire un modello piatto, che premia allo stesso modo tutte le operazioni di messa in sicurezza antisismica.
Il comma 4 dell’articolo 119 del decreto Rilancio introduce una detrazione del 110% per le spese relative a interventi antisismici, nel periodo che va da luglio 2020 a dicembre 2021. Questa detrazione si applicherà in modo indifferenziato a tutte le ipotesi previste finora dal sismabonus, compresa quella che non richiede la classificazione sismica, attualmente incentivata al 50 per cento.
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Si tratta, nello specifico, degli interventi di messa in sicurezza su parti strutturali degli edifici avviati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zona sismica 1 e 2). Sono opere attualmente incentivate al 50% che, in base alla formulazione del nuovo incentivo, ora passano in blocco al 110 per cento.
Questo rende, nella sostanza, quasi irrilevante il richiamo alle norme successive in materia di sismabonus, nelle quali si fa riferimento agli interventi che consentono di ottenere il salto di una o due classi di rischio. Con il vecchio assetto, questo salto portava a ottenere un premio fino all’85 per cento. Adesso, invece, non sarà necessario dimostrare questo salto perché, in ogni caso, si potrà ottenere lo sconto massimo.
Questo non significa che qualsiasi intervento rientrerà nel perimetro della messa in sicurezza antisismica. L’efficacia degli interventi – come ricorda lo stesso articolo 119 – andrà asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico. Bisognerà, però, genericamente attestare l’efficacia, senza spiegare nel dettaglio qual è il livello di miglioramento ottenuto, come succedeva con la vecchia classificazione.
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