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Superbonus 110 anche con abusi edilizi: cosa c’è di vero? – InvestireOggi.it

Superbonus 110% ditte lavori e proprietari case, ecco la trappola che mette tutti in fuorigioco

Difformità urbanistiche, abusi edilizi e superbonus 110? Cosa hanno in comune questi tre termini? Confusione, tanta confusione.

Dopo che l’Agenzia delle entrate ha rilasciato un chiarimento nel corso di una recente interrogazione parlamentare in Commissione finanze, sta girando, soprattutto sul web, la convinzione che il superbonus spetti anche se l’immobile presenta difformità urbanistiche o abusi edilizi di qualsiasi genere.

Purtroppo non è così.

CILA superbonus e stato legittimo dell’immobile

Innanzitutto cerchiamo di capire il perchè di tanta confusione sulla possibilità di accedere al superbonus quando l’immobile presenta difformità urbanistiche o abusi edilizi.

L’art.119 del D.L. 34/2020, decreto Rilancio prevede che la presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo (articolo 9-bis, comma 1-bis, del DPR 380/2001).

Dunque, nel modello Unico CILA superbonus, il tecnico carico non deve attestare lo stato legittimo.

La stessa norma dispone che, la decadenza dal superbonus 110% opera nei seguenti casi:

  • mancata presentazione della CILA;
  • interventi realizzati in difformita’ dalla CILA
  • assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
  • non corrispondenza al vero delle attestazioni richiesti dalla norma in esame.

Attenzione, resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimita’ dell’immobile oggetto di intervento.

In sostanza la norma ci dice che, è possibile avviare i lavori senza attestare lo stato legittimo dell’immobile, ma poi si riserva il controllo sulla stessa legittimità.

Superbonus 110: le difformità urbanistiche e gli abusi edilizi

Nella circolare n° 7/2021, l’Agenzia delle entrate ha messo nero su bianco le violazioni di norme urbanistiche che fanno perdere i bonus casa, compreso il superbonus 110%.

Nello specifico, in merito alle opere edilizie difformi, si possono distinguere, in relazione all’eventuale decadenza dal beneficio, due situazioni:

  • la realizzazione di opere edilizie non rientranti nella corretta categoria di intervento per le quali sarebbe stato necessario un titolo abilitativo diverso da quello in possesso quali, ad esempio, opere soggette a concessione edilizia erroneamente considerate in una denuncia d’inizio di attività ma, tuttavia, conformi agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi.Questo caso non può essere considerato motivo di decadenza dai benefici fiscali, purché il richiedente metta in atto il procedimento di sanatoria previsto dalle normative vigenti;
  • la realizzazione di opere difformi dal titolo abilitativo ed in contrasto con gli strumenti urbanistici ed i regolamenti edilizi. Questo caso comporta la decadenza dai benefici fiscali in quanto si tratta di opere non sanabili ai sensi della vigente normativa (Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 7).

Dunque, in caso di difformità lievi, è possibile sanare le irregolarità commesse.

Ad ogni modo, il consiglio è quello di sanare eventuali difformità prima dell’inizio dei lavori superbonus 110. Infatti, ai fini del superbonus rileva lo stato iniziale dell’immobile e non quello post lavori.

Argomenti: Detrazione 110, Fisco e tasse

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Source: investireoggi.it

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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