Superbonus 110 per cento, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sugli interventi relativi al cappotto termico: il tetto è escluso dal calcolo della superficie disperdente lorda se il sottotetto non è riscaldato. Lo spiega la risposta all’interpello numero 680 del 7 ottobre 2021.
Superbonus 110 per cento, in merito agli interventi di isolamento termico, ovvero il cappotto termico, la superficie del tetto con sottotetto non riscaldato rientra nel calcolo della superficie disperdente lorda?
I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate arrivano con la risposta all’interpello numero 680 del 7 ottobre 2021 sugli interventi in una villetta a schiera.
Secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2021, i lavori rientrano tra gli interventi trainanti.
Tuttavia il sottotetto non riscaldato è escluso dal calcolo della superficie disperdente lorda e non concorre al raggiungimento del requisito dell’incidenza superiore al 25 per cento.
Superbonus 110, cappotto termico: il sottotetto non riscaldato è fuori dal calcolo della superficie disperdente lorda
Il superbonus 110 per cento è al centro di numerosi documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate, quattro dei quali sono stati pubblicati nella giornata del 7 ottobre 2021.
Tra questi la risposta all’interpello numero 680, che prende in esame gli interventi su una villetta a schiera.
- Agenzia delle Entrate – Risposta all’interpello numero 680 del 7 ottobre 2021
- Superbonus e isolamento del tetto di una villetta a schiera – sottotetto non riscaldato – Articolo 119, comma 1,del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio).
Lo spunto dei chiarimenti, come di consueto, nasce dal quesito posto dall’istante, che intende realizzare lavori di isolamento termico, ovvero il cappotto termico.
Il soggetto chiede se la superficie del sottotetto non riscaldato rientra nel calcolo della superficie disperdente lorda, per raggiungere il requisito dell’incidenza superiore al 25 per cento.
In caso di risposta affermativa, come prospettato nella soluzione proposta dall’istante, i lavori potrebbero essere effettuati su due superfici laterali su tre.
L’Agenzia delle Entrate si esprime contrariamente a quanto suggerito dal soggetto in questione e, nel fornire chiarimenti, riepiloga le disposizioni normative che regolano tale aspetto dell’agevolazione introdotta dal decreto Rilancio.
La Legge di Bilancio 2021 ha modificato il comma 1 dell’articolo 119 del decreto Rilancio.
Nello specifico, sono state previste modifiche agli interventi trainanti finalizzati all’efficienza energetica tra i quali rientrano:
“anche gli interventi per la coibentazione del tetto «senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente» (cfr. articolo 1, comma 66, lettera a), n. 2), della legge n. 178 del 2020).”
Tali interventi, quindi, sono agevolabili ma non rientrano nel calcolo, come specificato dall’Agenzia delle Entrate.
Superbonus 110 per cento, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul calcolo della superficie disperdente lorda
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, le modifiche alla maxi detrazione previste dalla Legge di Bilancio 2021 sull’applicazione della norma permettono agli interventi di coibentazione del tetto di rientrare nell’agevolazione.
Tuttavia, deve essere rispettata la condizione che:
il requisito dell’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda, sia raggiunto con la coibentazione delle superfici che, nella situazione ante intervento, delimitano il volume riscaldato verso l’esterno, vani freddi o terreno.
Da ciò deriva che la superficie del tetto, quanto il sottotetto non è riscaldato non rientra nel calcolo della superficie disperdente lorda.
Per avere diritto all’agevolazione, quindi, la condizione deve essere soddisfatta esclusivamente grazie alle superfici laterali della villetta a schiera, su cui l’istante intende realizzare i lavori di isolamento termico.
Source: informazionefiscale.it
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