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Superbonus 110, come dimostrare il 30% del Sal? – idealista.it/news

Superbonus 110, come dimostrare il 30% del Sal? - idealista.it/news

Per usufruire del superbonus 110 entro il 31 dicembre 2022, i proprietari di villette unifamiliari devono raggiungere il 30% dell’intervento complessivo entro il 30 settembre. Ma come dimostrare il raggiungimento del Sal al 30% per il superbonus 110%? A venire in aiuto è Dipartimento Unità per l’efficienza energetica di Enea

In merito alla necessità di raggiungere il 30% del SAL (STATO AVANZAMENTO DEI LAVORI) per ottenere le detrazioni fiscali del superbonus 110%, l’Enea è intervenuta con l’analisi della commissione consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del d.m. 28/02/2017 n58 e delle linee guida ed esso allegate.

Questa la risposta della Commissione al quesito:

“La possibilità di fruire, per gli edifici unifamiliari e unità funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno, della detrazione del 110 per cento relativa alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 è subordinata alla condizione che, alla data del 30 settembre 2022, “siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo” (comma 8-bis, art. 119 del D.L. 34/2020).

A tal riguardo la Commissione, visto quanto già richiamato dalla disposizione di legge sopra riportata anche in accordo a quanto indicato nell’Interpello AdE 24/11/2021, n. 791, osserva che si potrà fare riferimento a tutte le lavorazioni e non solo a quelle oggetto di agevolazione.

Il direttore dei lavori, per la certificazione del raggiungimento dei lavori effettuati nella percentuale del 30% dell’intervento complessivo, al 30 settembre 2022, redigerà un’apposita dichiarazione, basata su idonea documentazione probatoria (a titolo di esemplificativo: Libretto delle Misure, Stato d’Avanzamento Lavori, rilievo fotografico della consistenza dei lavori, copia di bolle e/o fatture ecc.), da tenere a disposizione di un eventuale richiesta degli organi di controllo e che dovrà essere allegata alla documentazione finale.

La Commissione raccomanda la redazione di tale dichiarazione non appena acquisita la documentazione ed effettuate le verifiche necessarie. Allo scopo di garantire la previsione normativa è opportuno che la dichiarazione medesima, con i relativi allegati, venga trasmessa tempestivamente via PEC o raccomandata al committente e all’impresa”

Source: idealista.it

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