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Superbonus 110%: cosa occorre per il Cappotto Termico – Lavori Pubblici

Chi ha seguito le vicende legate alle detrazioni fiscali del
110% (superbonus) è a conoscenza di tutti gli interventi che godono
dell’agevolazione prevista dal Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto
Rilancio). Tra tutti gli interventi, uno è certamente quello più
richiesto e più pubblicizzato dalle aziende.

Superbonus 110%: gli interventi agevolabili

La misura messa a punto dal Decreto Rilancio, ad oggi, consente
l’accesso ad una detrazione fiscale del 110% applicabile alle spese
sostenute dall’1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per alcuni
interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del
rischio sismico. Sull’estensione dell’orizzonte temporale dobbiamo
ancora attendere che la proroga al 2022 prevista dalla Legge di
Bilancio 2021 produca i suoi effetti, anche se all’interno del
Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza (PNRR) è stato prevista
l’approvazione di un Decreto Legge (a maggio 2021) che, oltre a
prevedere alcune semplificazioni, potrà
estendere i termini fino al 2025
.

Ad oggi, la certezza è che le seguenti spese, sostenute fino al
31 dicembre 2021, potranno rientrare nel bonus 110% direttamente
(interventi trainanti):

  • l’isolamento termico delle superfici
    opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano
    l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% (il
    c.d. cappotto termico) compresa
    la coibentazione del tetto, senza limitare il
    concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto
    eventualmente esistente;
  • gli interventi sulle parti
    comuni
     per la sostituzione degli
    impianti di climatizzazione invernale
    ;
  • gli interventi sugli edifici
    unifamiliari
     o sulle unità immobiliari situate
    all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente
    indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi
    dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione
    invernale esistenti;
  • gli interventi di riduzione del rischio sismico di cui ai commi
    da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno
    2013, n. 63.

Se realizzati congiuntamente agli interventi trainanti di
riqualificazione energetica è possibile far rientrare nel 110% (con
i loro limiti di spesa) anche:

  • gli interventi di abbattimento di barriere
    architettoniche
     (art. 16-bis, comma 1, lettera e),
    del DPR n. 917/1986), anche ove effettuati in favore di persone di
    età superiore a sessantacinque anni,
  • l’efficientamento energetico delle unità
    immobiliari
     di cui si compone il singolo
    condominio;
  • l’acquisto e la posa in opera delle schermature
    solari
    ;
  • l’acquisto e la posa in opera
    di micro-cogeneratori in sostituzione di
    impianti esistenti

Se realizzati congiuntamente agli interventi trainanti di
riqualificazione energetica o di riduzione del rischio sismico è
possibile far rientrare nel 110% (con i loro limiti di spesa)
anche:

  • l’installazione delle infrastrutture per la
    ricarica di veicoli elettrici
     negli edifici (solo se
    gli interventi trainanti assicurano il doppio salto di classe
    energetica);
  • l’installazione di impianti solari
    fotovoltaici
     connessi alla rete elettrica e sistemi
    di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati
    contestuale o successiva all’installazione degli impianti
    medesimi.

Se realizzati congiuntamente agli interventi trainanti di
riduzione del rischio sismico è possibile far rientrare nel 110% la
realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a
fini antisismici.

I requisiti per il cappotto termico

L’intervento più richiesto e più pubblicizzato da tutti gli
operatori è quello di isolamento termico dell’involucro
edilizio
che consente l’accesso ad una moltitudine di
interventi trainati tra cui (primo tra tutti) la sostituzione degli
infissi.

La realizzazione del cappotto termico deve però rispettare
alcuni requisiti:

Con specifico riferimento ai materiali isolanti l’Enea ha
fornito diversi
chiarimenti sull’idoneità dei prodotti per l’isolamento
termico
.

Source: lavoripubblici.it

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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