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Superbonus 110% e impianto termico: nuova definizione nel D.L. transizione ecologica – Lavori Pubblici

Superbonus 110% e impianto termico: sono tante
le problematiche applicative che si sono trovati di fronte tecnici,
contribuenti e imprese per l’avvio dei lavori incentivati dalle
detrazioni fiscali del 110%. Tra queste certamente
quelle che riguardano l’ecobonus 110% e
l’impianto termico.

Ecobonus 110%, impianto di riscaldamento e cappotto
termico

Il bonus fiscale del 110% previsto per alcuni
interventi di riqualificazione energetica
(ecobonus 110%) trae le sue origini dall’art. 14 del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63
. Sin dal primo momento
si è dibattuto ampiamente sulla necessità, per l’immobile soggetto
a interventi che accedono alla agevolazione, dell’impianto di
riscaldamento e, in caso di risposta affermativa, quali
caratteristiche dovesse avere.

Una considerazione non da poco perché l’art. 119, comma 1 del
Decreto Legge n. 34/2020, definendo le 3 casistiche di intervento
che accedono al superbonus ha esplicitamente ammesso solo in due
casi (lettere b e c) che si tratta di “sostituzione di impianto di
climatizzazione” che in quanto tale era indispensabile fosse
presente nella situazione ante intervento.

Nel caso di isolamento termico a cappotto
(art. 119, comma 1, lettera a)) non pochi dubbi ha
creato la presenza dell’impianto termico. Per tanti motivi, tra cui
il fatto che l’ecobonus 110% si possa applicare anche:

  • in caso di demolizione e ricostruzione;
  • per le pertinenze;
  • per le unità collabenti;
  • per gli edifici privi di attestato di prestazione energetica
    (APE) perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri
    perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che
    devono comprendere anche quelli di cui alla lettera a), anche in
    caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime
    esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A.

Ecobonus 110% e impianto termico: gli interrogativi

Inoltre sono stati posti alcuni interrogativi:

  • l’impianto deve essere presente in tutti i locali?
  • come fare per le parti dell’involucro che coprono eventuali
    spazi comuni privi di impianto?
  • pertinenze e unità collabenti devono avere l’impianto?
  • cosa si intende esattamente per impianto termico?
  • è possibile accedere al superbonus in caso di impianto termico
    non fisso?

La definizione dell’impianto termico

Domande a cui negli ultimi mesi ha risposto l’Agenzia delle
Entrate, l’Enea e la Task Force Superbonus 110% messa a punto dal
Governo. In particolare, per quanto concerne la definizione di
impianto termico, si è fatto specifico riferimento al punto
l-tricies del comma 1 dell’articolo 2 del d.lgs. 19 agosto 2005, n.
192, come recentemente modificato dal d.lgs. 10 giugno 2020, n. 48,
per il quale si intende: “impianto tecnologico fisso destinato
ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti,
con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla
sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal
vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di
produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore
nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente
combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati
impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione
di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari
ad uso residenziale ed assimilate
“.

Si è anche detto che anche ai fini del Superbonus è necessario
che l’impianto di riscaldamento, funzionante o riattivabile con un
intervento di manutenzione, anche straordinaria, sia presente
nell’immobile oggetto di intervento.

Per gli interventi realizzati a partire dall’11 giugno 2020,
data di entrata in vigore del citato d.lgs. 10 giugno 2020 n. 48,
per effetto della nuova definizione normativa di impianto termico,
le stufe a legna o a pellet, anche caminetti e termocamini, purché
fissi, sono considerati «impianto di riscaldamento». Per gli
interventi realizzati prima di tale data, invece, in base alla
previgente disposizione, opera l’assimilazione agli impianti
termici delle stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento
localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari; se fissi
e quando la somma delle potenze nominali del focolare degli
apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o
uguale a 15 KW.

La modifica nel Decreto Legge transizione ecologica

Con il nuovo Decreto Legge con disposizioni urgenti in materia
di transizione ecologica, previsto nell’ambito del
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR), vengono apportate
importanti modifiche
all’art. 119 del
Decreto Rilancio tra cui quella che riguarda
l’impianto termico.

Al comma 2 dell’art. 119 viene aggiunto il seguente periodo “Ai fini delle agevolazioni di cui al comma 1, per impianto
termico si intende qualsiasi apparecchio, anche non fisso,
finalizzato alla climatizzazione invernale degli ambienti
“.
Grazie a questa modifica, in pratica, si apre agli interventi di
ecobonus 110% a tutti gli edifici, a prescindere dalla presenza di
un impianto fisso come definito dal punto l-tricies, comma 1, art.
2 del D.Lgs. n. 192/2005.

Si ricorda che il D.L. transizione ecologica è ancora in bozza,
sarà probabilmente pubblicato entro maggio 2021 e pur entrando in
vigore subito, sarà meglio attendere la sua conversione in
legge.

Source: lavoripubblici.it

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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