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Superbonus 110% e asseverazione di congruità: nuovi costi massimi dal 16 aprile 2022 – Lavori Pubblici

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del
Decreto MiTE 14 febbraio 2022, n. 75
  recante parte il
conto alla rovescia per l’applicazione dei nuovi costi massimi
specifici agevolabili ai fini dell’asseverazione della congruità
delle spese di cui all’articolo 119, comma 13, lettera a) e
all’articolo 121, comma 1-ter, lettera b), del Decreto-Legge n.
34/2020 (Decreto Rilancio).

Non è un prezzario

Cominciamo col chiarire subito una banalità. L’Allegato A al
decreto del MiTE sostituisce l’Allegato I del Decreto del MiSE 6
agosto 2020 (Decreto requisiti tecnici ecobonus) aumentando del 20%
tutte le voci di costo indicate. Parliamo appunto di voci di costo
e non di prezzario, perché questi valori non devono essere
utilizzati per la redazione del computo metrico, ma stanno solo ad
indicare il costo massimo ammissibile alla detrazione fiscale.

La struttura del Decreto MiTE

Il nuovo decreto del Ministero della Transizione Ecologica è
composto da 5 articoli e un allegato:

  • Art. 1. Finalità
  • Art. 2. Ambito di applicazione
  • Art. 3. Costi massimi ammissibili
  • Art. 4. Modifiche al decreto del Ministero dello sviluppo
    economico del 6 agosto 2020, recante «Requisiti tecnici per
    l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione
    energetica degli edifici – c.d. Ecobonus».
  • Art. 5. Aggiornamento ed entrata in vigore
  • ALLEGATO A – Costi massimi specifici

Ambito di applicazione ed entrata in vigore

I nuovi costi del MiTE si applicano alla tipologia di beni
individuata dall’allegato A per la realizzazione degli interventi
elencati all’art. 121, comma 2, del Decreto Rilancio, ai fini
dell’asseverazione della congruità delle spese in caso sia di
fruizione diretta della detrazione sia di esercizio dell’opzione
alternativa (sconto in fattura e cessione del credito).

Questi nuovi costi massimi non si applicano, però, da subito e
il Decreto del MiTE stesso prevede un transitorio e una data di
entrata in vigore. In particolare i nuovi costi si applicano agli
interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio, ove
necessario, sia stata presentata successivamente alla data di
entrata in vigore del decreto del MiTE stesso.

All’art. 5, comma 2 del Decreto del MiTE è previsto “Il
presente decreto, di cui l’allegato A costituisce parte integrante,
entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana
“. Quindi:

  • la pubblicazione in Gazzetta è arrivata il 16 marzo 2022;
  • il trentesimo giorno successivo è il 15 aprile 2022;
  • i costi si applicheranno alle CILAS o altro titolo presentati “successivamente alla data di entrata in vigore del decreto del
    MiTE stesso”, quindi dal 16 aprile 2022.

Limiti delle agevolazioni

Il nuovo Decreto del MiTE modifica il punto 13 dell’Allegato A
al Decreto MiSE 6 agosto 2020 che diventa il seguente.

13 Limiti delle agevolazioni

13.1 Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese,
il tecnico abilitato allega il computo metrico e assevera che siano
rispettati i costi massimi specifici per tipologia di intervento di
cui all’allegato I per gli interventi di seguito indicati:

a) interventi di cui all’art. 119, commi 1 e 2, del decreto
Rilancio;

b) interventi che ai sensi del presente allegato prevedono
l’asseverazione del tecnico abilitato;

c) interventi di efficienza energetica di cui all’art. 14
del decreto-legge n. 63 del 2013, diversi da quelli di cui alla
lettera b), che optano per le opzioni di cui all’art. 121 del
decreto Rilancio.

13.2 Per gli interventi diversi da quelli di cui al punto
13.1, l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa
massima ammissibile è calcolato esclusivamente sulla base dei costi
massimi specifici per tipologia di intervento di cui all’allegato
I.

13.3 Qualora le verifiche effettuate ai sensi dei punti 13.1
o 13.2 evidenzino che i costi per tipologia di intervento sostenuti
sono maggiori di quelli massimi ammissibili definiti dal presente
decreto, la detrazione è applicata entro i predetti limiti
massimi.

13.4 Ai sensi dell’art. 119, comma 15, del decreto Rilancio
sono ammessi alla detrazione di cui all’art. 1, comma 1, gli oneri
per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli
interventi, per la redazione dell’attestato di prestazione
energetica (APE), nonché per l’asseverazione di cui al presente
allegato, secondo i valori massimi di cui al decreto del Ministro
della giustizia 17 giugno 2016, recante “Approvazione delle tabelle
dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle
prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma
8, del decreto legislativo n. 50 del 2016.”

Costi massimi ammissibili

Ai più attenti non sarà sfuggito che rispetto alla precedente
versione sparisce l’indicazione dei prezzari da utilizzare. In
realtà, l’art. 3, comma 4 del nuovo Decreto del MiTE
stabilisce:

Per le tipologie di intervento non ricomprese nell’allegato
A, l’asseverazione di cui al comma 1 certifica il rispetto dei
costi massimi specifici calcolati utilizzando i prezziari
predisposti dalle regioni e dalle province autonome o i listini
delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
competenti sul territorio ove è localizzato l’edificio o i
prezziari pubblicati dalla casa editrice DEI.

Allegato I vs Allegato A

Di seguito il testo a fronte dei costi indicati nell’allegato A
del nuovo decreto MiTE rispetto a quelli dell Allegato I del
Decreto MiSE.

   

Allegato A
Decreto MiTE 14 febbraio 2022, n. 75

Allegato I
Decreto MiSE 6 agosto 2020

Tipologia di
intervento

Spesa specifica massima
ammissibile

Riqualificazione
energetica
Interventi di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera a), del DM  6 agosto 2020 (c.d. “Requisiti
tecnici”) – zone climatiche A, B, C

960 €/m2

800 €/m2

Interventi di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera a), del DM 6 agosto 2020 (c.d. “Requisiti
tecnici”)  – zone climatiche D, E, F

1.200 €/m2

1.000 €/m2

Strutture opache
orizzontali: isolamento coperture
Esterno  

276 €/m2

230 €/m2

Interno  

120 €/m2

100 €/m2

Copertura ventilata

300 €/m2

250 €/m2

Strutture opache
orizzontali: isolamento pavimenti
Esterno  

144 €/m2

120 €/m2

Interno/terreno

180 €/m2

150 €/m2

Strutture opache verticali:
isolamento pareti perimetrali
Zone climatiche A, B e C

senza zone climatiche

– Esterno/diffusa

180 €/m2

150 €/m2

– Interno  

96 €/m2

80 €/m2

– Parete ventilata

240 €/m2

200 €/m2

Zone climatiche D, E ed F
– Esterno/diffusa

195 €/m2

– Interno  

104 €/m2

– Parete ventilata

260 €/m2

Sostituzione di chiusure
trasparenti, comprensive di infissi
Zone climatiche A, B e C
– Serramento

660 €/m2

550 €/m2

– Serramento + chiusura oscurante
(persiana, tapparelle, scuro)

780 €/m2

650 €/m2

Zone climatiche D, E ed F
– Serramento

780 €/m2

650 €/m2

– Serramento + chiusura oscurante
(persiana, tapparelle, scuro)

900 €/m2

750 €/m2

Installazione di sistemi di
schermatura solari e/o ombreggiamenti mobili comprensivi di
eventuali meccanismi di automatici di
regolazione

276 €/m2

230 €/m2

Impianti a collettori
solari
Scoperti  

900 €/m2

750 €/m2

Piani vetrati

1.200 €/m2

1.000 €/m2

Sottovuoto e a concentrazione

1.500 €/m2

1.250 €/m2

Impianti di riscaldamento
con caldaie ad acqua a condensazione e/o generatori di aria calda a
condensazione (*)
Pnom ≤ 35kWt

240 €/kWt

200 €/kWt

Pnom > 35kWt

216 €/kWt

180 €/kWt

Impianti con
micro-cogeneratori
Motore endotermico / altro

3.720 €/kWe

3.100 €/kWe

Celle a combustibile

30.000 €/kWe

25.000 €/kWe

Impianti con pompe di
calore (*)
Tipologia di pompa di calore Esterno/Interno
Compressione di vapore elettriche o azionate da
motore primo e pompe di calore ad assorbimento
Aria/Aria

720  €/kWt (**)

600  €/kWt (**)

  Altro

1.560 €/kWt (**)

1.300 €/kWt (**)

Pompe di calore geotermiche

2.280 €/kWt

1.900 €/kWt

Impianti con sistemi ibridi
(*)

1.860 €/kWt1

1.550 €/kWt1

Impianti con generatori di
calore alimentati a biomasse combustibili (*)
Pnom ≤ 35kWt

420 €/kWt

350 €/kWt

Pnom > 35kWt

540  €/kWt

450  €/kWt

Impianti di produzione di
acqua calda sanitaria con scaldacqua a pompa di
calore
Fino a 150 litri di accumulo

1200

1000

Oltre 150 litri di accumulo

1500

1250

Installazione di tecnologie
di building automation

60 €/m2

50 €/m2

(*) Nel solo caso in cui l’intervento comporti il rifacimento
del sistema di emissione esistente, come opportunamente comprovato
da opportuna documentazione, al massimale si aggiungono 180 €/m2
per sistemi radianti a pavimento, o 60 €/m2 negli altri casi, ove
la superficie si riferisce alla superficie riscaldata.

(**) Nel caso di pompe di calore a gas la spesa specifica
massima ammissibile è pari a 1.200 €/kWt.

Source: lavoripubblici.it

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