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Superbonus 110% e Asseverazione tardiva: è possibile integrare? – Lavori Pubblici

È possibile presentare un’asseverazione tardiva
di rischio sismico per accedere al Sismabonus e al
Superbonus? Oppure essa deve essere contestuale
alla richiesta di titolo abilitativo? Dipende tutto dalla
data di presentazione dell’istanza e da quella di
inizio lavori, e la recente risposta n.
554/2021
dell’Agenzia delle Entrate lo ha nuovamente ribadito.
Nel caso specifico, l’Istante, proprietario di un immobile in
zona sismica 3, ha chiesto l’accesso al Superbonus
nonostante l’asseverazione tecnica (Allegato B) non sia stata
presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo
nell’agosto 2018.

Zone sismiche: dove e quando è obbligatoria l’asseverazione di
rischio sismico

L’AdE ha fatto riferimento all’art. 3 del
decreto
ministeriale n. 58 del 2017
del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti (“Linee guida per la classificazione di rischio
sismico delle costruzioni nonché le modalità per l’attestazione, da
parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi
effettuati”), che stabilisce che l’efficacia degli interventi
effettuati e finalizzati alla riduzione del rischio sismico per
edifici in zona sismica 1 deve essere asseverata
da parte di professionisti abilitati, con attribuzione della classe
di rischio dell’edificio precedente l’intervento e quella
conseguibile a seguito dell’esecuzione dell’intervento
progettato.

Tale obbligo di asseverazione, contestualmente
alle agevolazioni del Sismabonus, è stato esteso
alle zone sismiche 2 e 3 con l’articolo 8 del DL
n. 34/2019, precisando che essa va presentata contestualmente alla
richiesta di titolo abilitativo. Nella risposta, l’AdE ha anche
fatto riferimento al DM n. 24/2020, che ha stabilito che
l’asseverazione tardiva è consentita solo per titoli abilitativi
successivi al 16 gennaio 2020 e comunque subordinata alla sua
presentazione entro l’inizio dei lavori.

Ne deriva quindi per il caso in oggetto che non è possibile
accedere né al Sismabonus né al Superbonus perché la richiesta di
asseverazione tardiva riguarda un intervento del 2018, quando già
era obbligatoria.

Il progetto degli interventi, contenente l’asseverazione, va
quindi allegato tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei
lavori, alla segnalazione certificata di inizio attività o alla
richiesta di permesso di costruire da presentare allo sportello
unico competente di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 380 del 2001, per i successivi adempimenti.

Asseverazione tecnica: l’evoluzione del DM 58/2017

Appare utile ricordare che dalla sua pubblicazione, il DM n.
58/2017 è stato modificato:

Interventi previsti dal Superbonus

Ricordiamo infine che il Superbonus spetta a fronte di taluni
specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e
alla adozione di misure antisismiche (cd. interventi “trainanti”), nonché ad ulteriori interventi, realizzati
congiuntamente ai primi (cd. interventi “trainati”):

  • su parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia
    trainanti, sia trainati);
  • su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze
    all’interno di edifici in condominio (solo trainati);
  • su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia
    trainanti, sia trainati);
  • su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e
    con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di
    edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia
    trainati).

Nell’ambito degli interventi “trainanti”, il Superbonus spetta
per il sostenimento delle spese per interventi di messa in
sicurezza statica
delle parti strutturali di edifici,
nonché di riduzione rischio
sismico
degli edifici stessi, di cui ai commi da 1-bis a
1-septies dell’articolo 16 del citato decreto legge n. 63 del 2013
(cd. Sismabonus).

Infine, per accedere alla detrazione è necessario che si tratti
di un intervento di conservazione del patrimonio edilizio
esistente
ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d),
del DPR n. 380/2001 (TUE) e non in un intervento di nuova
costruzione ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera e), del
medesimo DPR.

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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