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Superbonus 110% e Decreto Energia: il testo alla Camera – Lavori Pubblici

Siamo ormai alle battute finali e, dopo il voto di fiducia del
Senato, il testo del disegno di legge di conversione del D.L. n.
21/2022 (Decreto Energia) recante “Misure economiche e umanitarie a
fronte della crisi Ucraina” è all’esame della Camera dei Deputati
che, dovendo licenziare il testo entro il 20 maggio, procederà
certamente con una nuova fiducia al Governo.

Decreto Energia: nella conversione nuovi adempimenti per il
Superbonus 110%

E la conversione in legge del Decreto Energia rappresenta anche
la sedicesima modifica all’impianto normativo che ha messo in piedi
le detrazioni fiscali del 110% (superbonus) previste dal Decreto
Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).

L’art. 10-bis aggiunto dal Senato all’interno del Decreto
Energia prevede, infatti, un nuovo adempimento per utilizzare il
superbonus 110% e gli altri bonus edilizi indicati all’art. 121,
comma 2 del Decreto Rilancio. Le imprese dovranno dotarsi di
attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato
autorizzati dall’ANAC (Attestazione SOA) come previsto all’art. 84
del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti).

Attestazione SOA: entrata in vigore e periodo transitorio

Per il riconoscimento dei bonus indicati agli artt. 119 e 121
del Decreto Rilancio è previsto un periodo transitorio e uno a
regime per l’attivazione del nuovo requisito che vale per
l’esecuzione di lavori di importo superiore a 516.000 euro. Dalla
formulazione, sembrerebbe si faccia riferimento all’importo dei
lavori complessivo relativo alla pratica edilizia attivata.

Il nuovo requisito entra in vigore in via transitoria dall’1
gennaio 2023 al 30 giugno 2023. In questo periodo è sufficiente che
le imprese, al momento della sottoscrizione del contratto di
appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto
di subappalto, siano in possesso:

  • della occorrente attestazione SOA;
  • del documento che attesta l’avvenuta sottoscrizione di un
    contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione SOA.

In quest’ultimo caso, resta fermo che la detrazione relativa
alle spese sostenute a decorrere dall’1 luglio 2023 è condizionata
dell’avvenuto rilascio dell’attestazione di qualificazione
all’impresa esecutrice.

Attestazione SOA: a regime

A decorrere dall’1 luglio 2023, il riconoscimento degli
incentivi fiscali sarà subordinato all’utilizzo di imprese
esecutrici in possesso, al momento della sottoscrizione del
contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici,
del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione
SOA.

Esclusioni

Le disposizioni previste nel periodo transitorio non si
applicano ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del decreto Energia, nonché ai
contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, ai sensi
dell’articolo 2704 del codice civile, anteriore alla data di
entrata in vigore della legge di conversione stessa.

Source: lavoripubblici.it

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