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Superbonus 110% e massimali: il MEF sulle unità immobiliari non residenziali – Lavori Pubblici

La legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 66,
lettera n) della Legge n. 178/2020) ha esteso il superbonus
110%
agli edifici plurifamiliari
posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone
fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o
professione, composti da due a quattro unità immobiliari
distintamente accatastate.

Indice degli argomenti

Superbonus 110%: le unità immobiliari non residenziali

Ciò che non è stato chiaro sin da subito, è come calcolare i
limiti di spesa previsti nel caso all’interno dell’edificio siano
presenti anche unità immobiliari con destinazione diversa da quella
residenziale. Ed è proprio questa la domanda che è stata posta in
una interrogazione a risposta scritta al il Ministero dell’Economia
e delle Finanza (MF), che ha fornito importanti chiarimenti
sull’argomento.

In particolare, a seguito della modifica apportata dalla Legge
di Bilancio 2021, l’agevolazione spetta anche se gli interventi
sono realizzati sulle parti comuni di edifici non in condominio, in
quanto composti da 2 a 4 unità immobiliari di un unico proprietario
o di comproprietari persone fisiche ed è riferita alla spese
sostenute a partire dal 1° gennaio 2021.

Secondo il MEF, in assenza di specifiche indicazioni nella
norma, ai fini del computo delle unità immobiliari, le pertinenze
non devono essere considerate autonomamente, anche se distintamente
accatastate, tenuto conto della ratio della modifica operata con la
Legge di bilancio 2021. Pertanto, ad esempio, può fruire del
Superbonus anche l’unico proprietario di un edificio composto da 4
unità immobiliari e 4 pertinenze, che realizza interventi
finalizzati al risparmio energetico sulle parti comuni del predetto
edificio.

Superbonus 110%: la determinazione del limite di spesa

Con riferimento, invece, alla determinazione del limite di spesa
ammesso al Superbonus, nella circolare
dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2020, n.
30/E
(quesito 4.4.4), è stato precisato che:
«conformemente a quanto previsto per l’ecobonus e per il
sismabonus spettanti per interventi realizzati sulle parti comuni,
anche ai fini dell’applicazione del Superbonus, nel caso in cui
l’ammontare massimo di spesa agevolabile sia determinato in base al
numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio oggetto di
interventi, il calcolo vada effettuato tenendo conto anche delle
pertinenze. In sostanza, in un edificio in condominio con 4 unità
abitative e 4 pertinenze, il calcolo della spesa massima
ammissibile è fatto moltiplicando per 8
».

Speciale Superbonus

Superbonus 110%: spese addebitate ad un numero minore di
proprietari del condominio

Il MEF ha anche ricordato che con la circolare
8 agosto 2020, n. 24/E
l’Agenzia delle Entrate ha
chiarito che: «nel caso di interventi realizzati su parti
comuni di edifici in condominio, per i quali il limite di spesa è
calcolato in finzione del numero delle unità immobiliari di cui
l’edificio è composto, l’ammontare di spesa così determinato
costituisce il limite massimo di spesa agevolabile riferito
all’intero edificio e non quello riferito alle singole unità che lo
compongono. Ciascun condomino potrà calcolare la detrazione in
funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di
proprietà o ai diversi criteri applicabili, ai sensi degli articoli
1123 e seguenti del Codice civile ed effettivamente rimborsata al
condominio anche in misura superiore all’ammontare commisurato alla
singola unità immobiliare
».

Esempio: nel caso di un edificio in condominio,
composto da 5 unità immobiliari, siano realizzati interventi di
isolamento termico delle superfici opache, per il quale il limite
di spesa è pari a 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle
unità immobiliari (200.000 euro), ciascun condomino potrà calcolare
la detrazione anche su un importo di spesa a lui imputata superiore
a 40.000 euro.

Lo stesso Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), all’art.
119, comma 9-bis prevede la possibilità per l’assemblea di
condominio di deliberare, con un numero di voti che rappresenti la
maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore
dell’edificio, l’imputazione a uno o più condomini dell’intera
spesa riferita all’intervento, a condizione che i condomini ai
quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole.

Source: lavoripubblici.it

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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