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Superbonus 110%, Orofino (In/Arch): ‘Senza revisione regole la detrazione non riuscirà mai a decollare’ – Lavori Pubblici

Siamo ormai nel vivo. L’intera filiera delle costruzioni è
compatta, Parlamento e Governo non possono non tenere conto della
richiesta di proroga e di semplificazione delle detrazione fiscale
del 110% (superbonus). Ed è proprio di questo di cui si parla
all’interno di un Decreto Legge di prossima approvazione che avrà
il compito di aprire il bonus a più interventi possibili,
eliminando le barriere all’ingresso che ne stanno rallentando le
potenzialità.

Superbonus 110%: una misura per rilanciare l’edilizia

Il superbonus 110% è una di quelle misure che può piacere oppure
no, ma ciò che è certo sono le sue potenzialità per migliorare
energeticamente e strutturalmente il parco immobiliare italiano e
rilanciare un settore che dal 2008 vive un periodo di recessione
che è stato rallentato solo da misure volte a incentivare la
riqualificazione.

Superbonus 110%: l’intervista all’arch. Francesco Orofino,
Segretario Generale In/Arch

Sui contenuti del
Decreto Legge transizione ecologica
ho intervistato
l’arch. Francesco Orofino, Segretario Generale
In/Arch – Istituto Nazionale di Architettura. Di
seguito le mie domande e le sue risposte.

Speciale Superbonus

Domanda. La proroga del superbonus 110%
all’interno del PNRR non è arrivata ma è stato previsto un Decreto
Legge da pubblicare entro maggio che estenderà l’orizzonte
temporale e modificherà/semplificherà molti adempimenti. Qual è il
suo punto di vista?

Risposta. Avrei certamente preferito che la
proroga fosse inserita nel PNRR per dare da subito maggiori
certezze ai cittadini e, soprattutto, a professionisti e imprese
che, allo stato attuale, si trovano nell’impossibilità di
programmare gli interventi per le incertezze sui tempi. Mi auguro
solo che non si debba attendere la legge di bilancio (che viene in
genere approvata gli ultimi giorni di dicembre) per avere risposte
chiare sulla proroga.

Ma il provvedimento più importante che attendiamo, ancor più
decisivo della proroga, è il Decreto annunciato da Draghi per il
mese di maggio contenente modifiche e semplificazioni all’attuale
normativa che regola il Superbonus. Una normativa che contiene
ancora vastissime zone d’ombra, molte assurdità tecniche e infinite
incertezze interpretative.

Nel corso dell’audizione alla Commissione Attività Produttive
della Camera di qualche giorno fa il Direttore dell’Agenzia delle
Entrate ha informato i parlamentari che, in meno di un anno
dall’emanazione della Legge, l’Agenzia ha dovuto rispondere a 6.500
interpelli. Francamente mi sembra incredibile che sia necessario un
numero così alto di chiarimenti interpretativi (e chissà quanti
ancora ne verranno) per spiegare come va applicata una norma.
Evidentemente il problema sta nel testo di legge e nei decreti
attuativi.

Senza una significativa revisione delle sue regole il Superbonus
non riuscirà mai a decollare e nutro seri dubbi sulla capacità di
spendere i 18,4 miliardi destinati a questa misura all’interno del
PNRR. D’altra parte non è un caso che fino al mese di aprile 2021,
a quasi un anno dall’approvazione del Decreto Rilancio, secondo
l’ENEA, l’ammontare degli interventi ammessi alla detrazione era di
poco superiore al miliardo.

Il Superbonus è una misura straordinaria per mille ragioni:
miglioramento energetico degli edifici, possibilità di un rilancio
importante del settore dell’edilizia nel nostro Paese, occasione
preziosa per il mondo dei professionisti tecnici: ma rischia di
fallire se non si cambiano le regole del gioco.

D. Il PNRR ha visto nella valutazione della
legittimità degli immobili una delle principali cause che hanno
bloccato e rallentato molti interventi. Secondo lei è questa la
problematica principale?

R. Quella della legittimità urbanistica degli
edifici oggetto di interventi in “superbonus” è sicuramente una
delle cause principali del rallentamento di questa norma. Noi
professionisti ci siamo trasformati in improvvisati “investigatori
privati dell’abuso”, a caccia di titoli edilizi di 50, 60 anni fa,
chini su vecchie tavole di progetto alla ricerca dell’abuso
perduto.

Questa vicenda ha svelato una cosa che sapevano tutti: un numero
enorme di edifici residenziali nel nostro Paese è stato costruito
in difformità dal titolo edilizio.

Soprattutto dal dopoguerra fino ad almeno tutti gli anni ’90 (e
parlo quanto meno della realtà di Roma che conosco meglio) i
costruttori ottenevano un titolo autorizzativo sulla base di un
progetto e poi introducevano moltissime modifiche in fase di
cantiere, senza preoccupasi minimamente di depositare in Comune
varianti progettuali.

Così capita spessissimo, ad esempio, di riscontrare difformità
nel numero, dimensione, collocazione delle finestre. Ma
quell’edificio “difforme” è lì da 50 anni, nessuno ha mai sollevato
problemi di illegittimità. Prima dell’avvento del Superbonus tutti
usufruivano tranquillamente di bonus fiscali (ristrutturazioni,
facciate ecc.) senza porsi il problema della legittimità. Pur in
vigenza del famoso articolo 49 del DPR 380/2001.

Oggi si pretende, per usufruire delle agevolazioni fiscali, di
chiedere ai condòmini maxi sanatorie onerose.

Il quesito che pongo è il seguente: l’edificio ha finestre
diverse da quelle del titolo autorizzativo: e allora? Per questo
motivo è condannato a rimanere un edificio energivoro per tutto il
resto della sua esistenza a meno di impegni economici sostanziali
da parte dei suoi proprietari? Ma lo scopo della legge sul
Superbonus qual è? Una regolarizzazione urbanistica di massa di
edifici difformi o l’avvio di un ampio programma di
riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare
esistente?

La nostra priorità è “sistemare” amministrativamente
insignificanti difformità (quale interesse pubblico è gravemente
leso da una finestra che in fase di cantiere, 50 anni fa, è
diventata una porta-firnestra?) o diminuire le emissioni di CO2
nell’atmosfera, ricordando che le emissioni primarie di particolato
da edifici sono da due a tre volte maggiori di quelle da trasporti
o che gli edifici consumano circa il 40 % dell’energia e rilasciano
il 36 % delle emissioni di gas serra dell’UE?

Abbiamo una norma che “indica la luna” del miglioramento
ambientale del pianeta ma siamo tutti concentrati a guardare il
dito di inutili cavilli burocratici.

D. Il nuovo Decreto Legge, sempre se ne saranno
confermati i contenuti, prevede che tutti gli interventi relativi
all’isolamento termico a cappotto che non prevedano una modifica
delle facciate e delle coperture siano considerati opere di
manutenzione ordinaria ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a),
del DPR n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia). Crede che questo
servirà a velocizzare il processo?

R. Ho sempre sostenuto, ben prima delle ipotesi
che circolano in questi giorni sul nuovo Decreto, che un intervento
che prevedesse la posa in opera di un cappotto termico sulle
facciate, di un isolante sulle coperture, la sostituzione di
infissi e del generatore dell’impianto di climatizzazione, stante
l’attuale normativa, fosse sicuramente da considerare un intervento
di manutenzione ordinaria.

Basterebbe leggere con attenzione il glossario delle opere di
edilizia libera introdotto con il DM 2 marzo 2018. Tuttavia in
questi mesi abbiamo dovuto sottostare alle più stravaganti
interpretazioni degli uffici tecnici dei comuni. Chi pretendeva una
CILA, chi una SCIA chi addirittura una SCIA alternativa al permesso
di costruire. Ho incontrato molti funzionari pubblici che
invocavano a gran voce il principio della “modifica di sagoma”
conseguente ad un intervento di cappotto termico.

Un pronunciamento legislativo chiaro spazzerebbe sicuramente
tutte queste fantasie interpretative.

Per migliorare ancora l’efficacia del superbonus propongo di
inserire nel Decreto di maggio anche queste 2 modifiche (e mi scuso
per i tecnicismi):

  • Modificare il comma 7 dell’art. 14 del D.Lgs 102/2014 (in
    attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica)
    specificando che il maggior spessore delle murature esterne e degli
    elementi di chiusura superiori ed inferiori dovuti ad interventi di
    isolamento termico (che, già a legislazione vigente, non
    costituisce aumento di volume, di altezza e di rapporto di
    copertura) non costituisce modifica di sagoma;
  • L’Allegato A del Decreto del Presidente della Repubblica 13
    febbraio 2017, n. 31 (quello sulla semplificazione delle
    autorizzazioni paesaggistiche), al comma A2 stabilisce che non
    richiedono autorizzazione paesaggistica gli “interventi di
    coibentazione volti a migliorare l’efficienza energetica degli
    edifici che non comportino la realizzazione di elementi o manufatti
    emergenti dalla sagoma, ivi compresi quelli eseguiti sulle falde di
    copertura”. Propongo di eliminare quel “emergenti dalla sagoma” che
    nessuno ha ancora capito cosa voglia significare e che tante
    anomalie interpretative ha causato sino ad oggi.

D. Viene anche prevista una modifica dell’art.
119, comma 13-ter relativo alla valutazione dello stato legittimo
delle parti comuni, in cui viene specificato che l’accertamento dei
tecnici deve limitarsi solo alle porzioni di parti comuni
interessate dagli interventi e non tutte le parti comuni. Viene
anche aggiunto il comma 13-quater che prevede una perizia giurata
da parte dei tecnici per le pratiche di condono ancora inesitate ma
si lascia alle amministrazioni competenti la possibilità di revoca
delle agevolazioni eventualmente già erogate. Qual è il suo
giudizio?

R. Sono sicuramente favorevole all’introduzione
di questa modifica. Chi opera a Roma ben conosce lo stato in cui
versano le domande di condono. Migliaia di pratiche ferme da anni
senza che se ne conosca l’esito.

Ma io andrei oltre. Stabilirei, ad esempio, che tutte le
eventuali difformità tra il titolo edilizio e lo stato dei luoghi,
almeno per gli edifici costruiti prima del 2000, che non incidono
su volumetria o superficie coperta, altezza massima, distanza dai
confini non inficiano in alcun modo la possibilità di usufruire
delle detrazioni fiscali al 110%. (Detto sottovoce: ma non è quello
che già prevede l’articolo 49 del DPR 380/2001? E allora perché una
finestra difforme deve essere obbligatoriamente sanata per
procedere con il Superbonus?)

D. In definitiva, come giudica il superbonus?
ritiene che le modifiche previste dal nuovo Decreto Legge potranno
incidere sensibilmente ad incrementare gli interventi?

Io giudico il Superbonus come una misura utilissima, prima di
tutto per la cosiddetta Transizione Ecologica del Paese. Ursula von
der Leyen nel discorso al Parlamento UE sullo Stato dell’Unione, ha
posto come obiettivo dell’UE la riduzione delle emissioni di gas
serra degli edifici del 60 %, il loro consumo energetico del 14 % e
il consumo energetico per riscaldamento e raffrescamento del 18
%.

Ma, come ho già ampiamente spiegato, servono modifiche
significative alla legge. Non solo quelle sulla legittimità.

Perché mai, ad esempio, le facciate di un corpo scala non
possono essere coibentate al 110%, come sostiene l’ENEA? Ma ci
rendiamo conto del paradosso tecnico e delle conseguenze di questa
interpretazione? O ancora perché, sempre secondo l’ENEA, per
usufruire del bonus sulla sostituzione degli infissi devo
obbligatoriamente rispettare dimensioni e superfici dell’infisso
pre-esistente. Anche in caso di demolizione e ricostruzione. Qual è
la logica “energetica” che sostiene questo paradosso?

Insomma sarebbe quanto mai opportuno che il nuovo Decreto
facesse piazza pulita di tutte queste inutili complicazioni
interpretative. E per farlo sarebbe auspicabile, prima di scrivere
la versione definitiva del testo di legge, ascoltare chi, nel mondo
professionale e imprenditoriale, in questi mesi ha provato nel
concreto ad applicare le regole del Super-bonus riscontrando
quotidianamente i mille ostacoli esistenti ed i tanti inutili
paradossi della norma e delle sue interpretazioni.

Ringrazio l’arch. Orofino per gli interessanti spunti di
riflessione e lascio come sempre a voi ogni commento.

Source: lavoripubblici.it

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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