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Superbonus 110% e orizzonte temporale: facciamo chiarezza – Lavori Pubblici

In tempi di definizione dei punti salienti del Piano
nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR)
si è tornati prepotentemente a parlare di proroga del
superbonus.

La proroga del Superbonus

Proroga richiesta a gran voce da tutti i soggetti interessati:
contribuenti, tecnici, imprese e istituti di credito. Superata la
fase iniziale di blocco dovuto alla definizione del quadro
normativo e dopo un intero semestre di dubbi, chiarimenti, risposte
e modifiche alla norma di rango primario, e fatta eccezione per i
“casi particolari” che nessuna norma riesce a gestire, sembra
montare giorno dopo giorno la voglia di bonus 110%.

Stiamo parlando, chiaramente, della detrazione fiscale
del 110%
messa a punto dal Decreto-legge n. 34
/2020
(c.d. Decreto Rilancio) per
alcuni interventi di riqualificazione energetica (ecobonus
110%
) e di riduzione del rischio sismico
(sismabonus 110%).

Si è parlato tanto degli interventi
(trainanti e trainati), di requisiti, degli
adempimenti, dei beneficiari e delle opzioni alternative alla
fruizione diretta della detrazione (sconto in fattura e cessione
del credito). Non si è fatta però la dovuta attenzione
all’orizzonte temporale. Prendendo per scontato
che siano valide le proroghe previste nella legge 30 dicembre
2020, n. 178
(c.d. Legge di Bilancio
2021
).

L’orizzonte temporale per il Superbonus.

Con le ultime modifiche apportate al Decreto Rilancio dalla
Legge di Bilancio 2021, è stato stabilito che il superbonus 110%
sia applicabile alle spese sostenute dall’1 luglio 2020 al
30 giugno 2022
, con detrazione in 4 quote annuali per le
spese sostenute nel 2022, con alcune eccezioni:

  • per gli IACP, in riferimento agli interventi di
    riqualificazione energetica (ecobonus 110%), le spese devono essere
    sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022. Per le spese
    sostenute dal 1° luglio 2022 la detrazione è ripartita in quattro
    quote annuali di pari importo;
  • per gli IACP che alla data del 31 dicembre 2022 abbiano
    effettuato lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento
    complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le
    spese sostenute entro il 30 giugno 2023;
  • per i condomini che alla data del 30 giugno 2022 abbiano
    effettuato lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento
    complessivo, il superbonus spetta anche per le spese sostenute
    entro il 31 dicembre 2022.

Al momento, però, queste proroghe pur se previste non sono state
ancora confermate. L’art. 1, comma 74 della Legge di Bilancio 2021
subordina, infatti, le proroghe alla definitiva approvazione da
parte del Consiglio dell’Unione europea. Ed è la stessa Agenzia
delle Entrate a confermarlo nelle sue risposte pubblicate nel 2021
aggiornate alla Legge di Bilancio 2021.

Superbonus 110%: richiesta la proroga

Ed è proprio per questo che da più parti continui ad arrivare la
richiesta di proroga al 2023 o al 2025. Un orizzonte temporale che
consentirebbe di pianificare al meglio gli interventi, anche in
considerazione che almeno 6 mesi dei 18 inizialmente previsti sono
stati bruciati dall’attesa dei provvedimenti attuativi o dai dubbi
interpretativi che ne hanno rallentato l’avvio.

Source: lavoripubblici.it

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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