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Superbonus 110% e verifica di congruità dei costi: cosa ne penserà l’Europa? – Lavori Pubblici

A seguito della pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale
del Decreto Legge n. 157/2021
(Decreto anti frode), il settore dell’edilizia e
il mondo delle detrazioni fiscali sono entrate in
fibrillazione.

Superbonus 110%: i controlli dell’Agenzia delle Entrate

Per quanto concerne il superbonus 110% poche sono le novità,
controlli dell’Agenzia delle Entrate a parte a cui spetta, come
Alessandro Borghese in 4
Ristoranti
, l’ultima parola che può confermare o ribaltare
l’avvenuta cessione del credito. Entro cinque
giorni lavorativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta
cessione del credito, l’Agenzia delle Entrate può
sospendere, per un periodo non superiore a
trenta giorni
, gli effetti delle comunicazioni
delle cessioni
, anche successive alla prima, e delle
opzioni inviate ai sensi degli articoli 121 e 122 del
Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto
Rilancio
) che presentano profili di
rischio
, ai fini del relativo controllo
preventivo
.

Profili di rischio che sono individuati utilizzando criteri
relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti e riferiti:

  • alla coerenza e alla
    regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e
    nelle opzioni con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o
    comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
  • ai dati afferenti ai crediti oggetto di
    cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti
    crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti
    nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso
    dell’Amministrazione finanziaria;
  • ad analoghe cessioni effettuate in precedenza
    dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni.

Per comprendere meglio criteri, modalità e termini per
l’attuazione dei controlli, dovremo attendere un
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle
Entrate
.

Speciale Superbonus

Superbonus 110%: il visto di conformità

Altra novità riguarda il visto di conformità
prima richiesto unicamente nel caso di scelta di una delle due
opzioni alternative alla detrazione diretta (sconto in fattura e
cessione del credito).

Con una modifica all’art. 119, comma 11 del Decreto Rilancio, il
visto di conformità è stato esteso anche in caso di utilizzo della
detrazione nella dichiarazione dei redditi, ma non sempre.
Un’ulteriore modifica a questo comma ha previsto che l’obbligo di
visto di conformità non vale nel caso in cui la
dichiarazione viene presentata direttamente dal
contribuente
all’Agenzia delle entrate, ovvero tramite il
sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale.

Cosa significa? Che se la dichiarazione viene presentata tramite
precompilata e senza alcuna modifica allora il visto non sarà
necessario. Nel caso in cui, invece, si effettua una modifica alla
precompilata o si presenta una dichiarazione diversa, il visto sarà
necessario. Ricordiamo che con la dichiarazione
precompilata
è il Fisco a raccogliere i dati, elaborarli,
per inviare al contribuente la dichiarazione dei redditi già
compilata. Il contribuente si dovrà preoccupare soltanto di
verificare l’esattezza e la completezza dei dati.

Bonus facciate e altri bonus edilizi: l’asseverazione di
congruità dei costi

Altra modifica riguarda gli altri bonus edilizi
indicati all’art. 121, comma 2 del Decreto Rilancio:

  • bonus ristrutturazione (art. 16-bis, comma 1, lettere a) e b)
    del TUIR);
  • ecobonus ordinario (art. 14 del DL n. 63/2013);
  • sismabonus ordinario (art. 16, commi da 1-bis a 1-septies del
    DL n. 63/2013);
  • bonus facciate (art. 1, commi 219-220 della Legge n.
    160/2019);
  • fotovoltaico ordinario (art. 16-bis, comma 1, lettera h) del
    TUIR);
  • colonnine di ricarica ordinario (art. 16-ter del DL n.
    63/2013).

Mentre il superbonus 110% prevedeva già una verifica di
congruità dei costi sostenuti
con possibilità di cessione
a SAL o a fine lavori, adesso questa asseverazione è stata estesa a
tutti gli altri bonus fiscali che prevedono le stesse modalità
alternative di cui all’art. 121 del Decreto Rilancio senza però
l’obbligo di SAL.

Si pone, chiaramente, il problema del momento in cui fare
l’asseverazione di congruità. Per il superbonus 110% problemi non
ne abbiamo perché sono previsti, come detto, sconto in fattura e
cessione del credito a SAL (di importo minimo 30% e fino ad un
massimo di due) o a fine lavori. In questo caso è chiaro che
l’asseverazione di congruità andrà fatta sull’intervento
realizzato.

La problematica si pone, ad esempio, sul bonus
facciate
su cui le imprese, fino al Decreto anti frode,
avrebbero potuto far pagare subito il 10% dell’importo dei lavori
(facendo uno sconto in fattura del 90%) e procedere subito con la
cessione del credito in modo da avere liquidità per acquistare i
materiali e pagare la manodopera. Adesso come si fa? Sarà possibile
attestare la congruità sul progetto oppure si dovrà attendere il
fine lavori, visto che a SAL non è possibile farlo?

Superbonus 110%, Bonus facciate e altri bonus edilizi: i
prezzari

Altra grande problematica riguarda i prezzari da
utilizzare
per la verifica di congruità della spesa. Una
nuova modifica al comma 13-bis, art. 119 del Decreto
Rilancio
ha previsto che ai fini dell’asseverazione della
congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari
individuati al comma 13, lettera a)
(ovvero quelli
definiti al Decreto
del MiSE 6 agosto 2020
), nonché ai valori massimi che saranno
stabiliti, per talune categorie di beni, con
decreto del Ministro della transizione
ecologica
.

Si pone un primo problema che ci auguriamo sarà ben risolto dal
MiTE: da quando saranno in vigore i nuovi prezzi stabiliti per
queste “talune categorie di beni”? È chiaro che questi non potranno
riguardare lavori interventi già partiti utilizzando come
riferimento altri prezzari e ci auguriamo (se lo augurano tutti)
che al Ministero saranno così coscienziosi da capirlo.

Superbonus 110%, Bonus facciate e altri bonus edilizi: che ne
pensa l’Europa

Altro aspetto che Governo e Parlamento dovranno considerare è la
natura di questi prezzari. Le detrazioni fiscali
sono, infatti, finanziati con risorse del PNRR su
cui la Commissione europea ha dato a luglio 2021
il via libera
.

La congruità delle spese sostenute fa, però, riferimento a dei
prezzari utilizzati per i lavori pubblici su cui
l’ANAC
è intervenuta
evidenziando le mancanze di molte Regioni che non
li aggiornano con la cadenza stabilita dal Codice dei contratti
(annuale). Prezzari utilizzati per l’esecuzione di lavori pubblici,
con complessità decisamente diverse da quelli privati, possono
andar bene?

Infine, sono in molti a domandarsi se il MiSE abbia fatto bene a
prevedere alternativamente l’utilizzo del prezzario regionale o
quello edito da una casa editrice privata (i prezzari della DEI).
Senza nulla togliere alla qualità di questi prezzari, per un lavoro
pubblico o un intervento finanziato dallo Stato è lecito l’utilizzo
di prezzi stabiliti da un privato su cui lo Stato non ha alcun
controllo?

Europa, ANAC e Antitrust non hanno nulla da dire a proposito?
Lascio come sempre a voi la risposta.

Source: lavoripubblici.it

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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