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Superbonus 110, la maxi circolare dell’Agenzia delle Entrate con i chiarimenti sull’agevolazione – Informazione Fiscale

Superbonus 110 per cento, pubblicata la maxi circolare numero 23 del 23 giugno 2022 dell’Agenzia delle Entrate. Il documento di prassi riepiloga i chiarimenti forniti sulla detrazione: dai beneficiari agli interventi agevolabili passando per gli edifici interessati e la scelta della cessione del credito e dello sconto in fattura.

Superbonus 110 per cento, ulteriori chiarimenti rispetto a quelli già forniti a più riprese dall’Agenzia delle Entrate arrivano con la maxi circolare numero 23 del 23 giugno 2022.

Il corposo documento di prassi passa in rassegna i diversi aspetti legati all’agevolazione introdotta dal decreto Rilancio: dai soggetti che possono beneficiarne, agli edifici interessati, passando per le tipologie di interventi e le spese ammesse alla detrazione.

Nella parte finale della circolare vengono forniti chiarimenti sulle opzioni di fruizione indiretta della detrazione, valide anche per gli altri bonus edilizi, ovvero la cessione del credito e lo sconto in fattura.

Infine vengono riportate delucidazioni in merito alla figura del general contractor, delle asseverazioni e del visto di conformità.

Superbonus 110, la maxi circolare dell’Agenzia delle Entrate con i chiarimenti sull’agevolazione

Il superbonus 110 per cento è l’oggetto dei chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

La circolare numero 23 del 23 giugno 2022 ricapitola i numerosi aspetti su cui sono state fornite interpretazioni dall’Amministrazione finanziaria.

Tanti i temi all’interno del corposo documento di prassi, di 130 pagine:

  • i soggetti che possono fruire del superbonus;
  • gli edifici interessati;
  • le tipologie di interventi;
  • le spese ammesse alla detrazione;
  • l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito in alternativa alle detrazioni;
  • gli adempimenti procedurali.

Ciascuno di questi macro-argomenti contiene le novità intervenute nel complesso quadro normativo, che ha visto susseguirsi numerosi interventi negli ultimi due anni.

Nella premessa del documento di prassi viene infatti evidenziato:

“Con la presente circolare si fornisce un quadro riassuntivo dei chiarimenti resi in tema di Superbonus…

…e delle linee guida ad esso allegate”

Viene fornito un quadro riassuntivo dei chiarimenti, sentiti il Ministero dello Sviluppo Economico, l’Ente Nazionale per l’Energia e l’Ambiente (Enea) e la Commissione consultiva costituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Ancora nella premessa viene inoltre spiegato che:

“La presente circolare fornisce una illustrazione della disciplina del Superbonus applicabile in base alle diverse tipologie dei soggetti beneficiari, degli edifici interessati dagli interventi e delle spese ammesse all’agevolazione e, infine, dei principali aspetti inerenti l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante e i relativi adempimenti previsti.”

Le uniche novità escluse dall’odierno documento di prassi sono quelle previste dal decreto Aiuti, la cui legge di conversione attualmente sta affrontando l’iter parlamentare.

I primi chiarimenti sul decreto Aiuti sono arrivati con la circolare numero 19 del 2022.

La maxi circolare dell’Agenzia delle Entrate riepiloga anche le scadenze per gli interventi che danno diritto alla detrazione, le cui proroghe si sono susseguite con vari interventi legislativi, dalla Legge di Bilancio 2022 al decreto Aiuti.

Le scadenze di cui devono tenere conto i diversi beneficiari sono riportate all’interno della tabella riassuntiva.


Il primo aspetto preso in considerazione è quello dei soggetti che possono beneficiare dell’agevolazione. Specifici paragrafi sono dedicati alle seguenti categorie di beneficiari:

  • Proprietari e detentori persone fisiche (“fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni”) a vario titolo;
  • Istituti autonomi case popolari (IACP) ed enti aventi analoghe finalità sociali;
  • Cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
  • ONLUS, Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale;
  • Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche;
  • «Comunità Energetiche Rinnovabili»;
  • Amministrazioni dello Stato ed enti pubblici territoriali.

Vengono riepilogate le indicazioni in merito agli edifici interessati, ovvero gli immobili che al termine dei lavori rientrino in una delle categorie catastali diverse da A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze.

Tra le precisazioni fornite ci sono, ad esempio quelle legate agli edifici che rientrano nella categoria catastale A/9, che possono avere accesso alla maxi detrazione se aperte al pubblico.

Ulteriori specifiche riguardano le unità in corso di costruzione o di definizione, rientranti nelle categorie catastali F/3 e F/4, o ad esempio gli immobili utilizzati promiscuamente da persone fisiche fuori dall’attività di impresa.

Rimanendo sulle delucidazioni relative alle tipologie di edifici, vengono passate in rassegna anche le caratteristiche che definiscono il condominio, il supercondominio e il condominio minimo.

Superbonus 110 per cento: dalle tipologie di intervento a cessione del credito e sconto in fattura

All’interno della circolare dell’Agenzia delle Entrate vengono riepilogati gli interventi che danno diritto alla detrazione, con focus sui lavori trainanti e trainati, sia relativi al superbonus che al sismabonus 110 per cento.

Specifici paragrafi sono dedicati ai seguenti lavori:

  • Interventi di demolizione e ricostruzione con aumento volumetrico;
  • Interventi “trainanti” di riqualificazione energetica;
  • Interventi “trainanti” antisismici;
  • Interventi di riparazione o locali, interventi sulle aree di sedime;
  • Interventi nei centri storici;
  • Eliminazione barriere architettoniche;
  • Sostituzione di finestre comprensive di infissi;
  • Impianti fotovoltaici;
  • Colonnine per ricarica dei veicoli elettrici;
  • Detrazione al 75 per cento per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti

Un ulteriore aspetto preso in esame è quello che riguarda le spese ammesse alla detrazione, con un focus sulla cumulabilità della maxi detrazione con il contributo per la ricostruzione.

La parte finale è dedicata all’opzione per lo sconto in fattura o alla scelta della cessione del credito in alternativa alla fruizione diretta delle detrazioni.

I chiarimenti, in questo caso, si riferiscono a tutte le agevolazioni edilizie per le quali si può scegliere le opzioni previste dall’articolo 121 del decreto Rilancio.

Un aspetto su cui sono ricapitolate le indicazioni già fornite in precedenza è quello che riguarda i SAL, gli stati di avanzamento dei lavori.

I contribuenti potranno scegliere la cessione del credito a patto che il primo SAL si riferisca ad almeno il 30 per cento degli interventi. In caso contrario si potrà scegliere esclusivamente la fruizione diretta tramite la detrazione.

Non incide la circostanza che gli interventi siano realizzati in periodi d’imposta diversi.

Nel caso di interventi di tipologie diverse, lo stato di avanzamento dei lavori prende in considerazione ciascuna tipologia degli interventi agevolabili.

L’opzione della cessione del credito può essere esercitata anche nel caso in cui i SAL non siano previsti contrattualmente.

Sui diversi aspetti dell’agevolazione verranno l’Agenzia delle Entrate effettuerà gli appositi controlli indicati, al punto 5.4 della circolare in questione.

Agenzia delle Entrate – Circolare numero 23 del 23 giugno 2022
Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione previste dagli articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 – Ulteriori chiarimenti.

Source: informazionefiscale.it

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