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Superbonus 110%: nessuna sanatoria per gli abusi edilizi – Lavori Pubblici

Come prevedibile, una parte di stampa generalista (che dovrebbe
evitare di commentare fatti tecnici) ha gridato allo scandalo per
la modifica apportata al comma 13-ter, art. 119
del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).

Superbonus 110% in CILA e senza verifica sullo stato
legittimo

Stiamo parlando della modifica apportata dall’art. 32 del
Decreto-Legge 31 maggio 2021,
n. 77
 (c.d. Decreto Semplificazioni o
Decreto Governance PNRR) che, tra le altre cose, ha sostituito
integralmente il comma 13-ter dell’art. 119 del Decreto Rilancio
che ha previsto nel nostro Paese le tanto chiacchierate detrazioni
fiscali del 110% (superbonus).

Pronti sono arrivati i titoli scandalistici
Decreto Semplificazioni, il Superbonus diventa un modo per
premiare e sanare l’abusivismo edilizio
” che lascerebbero
intendere che la nuova versione del comma 13-ter possa in qualche
modo sanare eventuali irregolarità presenti nell’immobile.

Diciamo subito che non è così. L’unico motivo
che ha spinto alla sostituzione del comma 13-ter
va ricercato nella difficoltà, dovuta ad una scarsa organizzazione
e digitalizzazione degli archivi edilizi, nel reperire in tempi
compatibili con il bonus 110% la documentazione necessaria per
attestare lo stato legittimo degli immobili.

Nella nuova versione del comma 13-ter viene ammesso che tutti
gli interventi di superbonus 110% siano considerati di manutenzione
straordinaria per la quale è sufficiente la presentazione di una
comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e nella quale
non va dichiarata l’attestazione dello stato
legittimo
di cui all’art. 9-bis, comma 1-bis, del DPR n.
380/2001 (Testo Unico Edilizia).

Attenzione prego: il comma 13-ter dice che
non va dichiarata l’attestazione dello stato
legittimo
proprio perché in alcune Regioni italiane
lo stato legittimo va dichiarato da chi presenta la
CILA
(l’interessato) e non va asseverato da un
tecnico
. In alcune Regioni nella CILA non si parla proprio
di stato legittimo!

Superbonus 110% nessun premio per l’abusivismo

Ciò premesso, occorre considerare anche un altro aspetto.
Proprio perché lo stato legittimo non dovrà più essere
“dichiarato”, il nuovo comma 13-ter prevede che la decadenza del
beneficio fiscale
prevista dall’art. 49 del Testo
Unico Edilizia opera solo in alcuni casi specifici che non
prevedono la presenza di abusi edilizi.

In particolare, la decadenza del superbonus opera solo nei
seguenti casi:

  • mancata presentazione della CILA;
  • interventi realizzati in difformità dalla CILA;
  • assenza del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione
    dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha
    consentito la legittimazione ovvero dell’attestato che la
    costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre
    1967;
  • non corrispondenza al vero delle attestazioni previste per il
    superbonus dall’art. 119, comma 14 del Decreto Rilancio.

Superbonus 110% e stato legittimo: le conseguenze di un
abuso

Ma attenzione, proprio perché l’obiettivo non è “premiare
l’abusivismo”, l’ultimo periodo del nuovo comma 13-ter prevede
“Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità
dell’immobile oggetto di intervento”.

Questo genera almeno due importanti conseguenze:

  1. la CILA dovrà riportare fedelmente lo stato dei luoghi, pena
    decadenza del beneficio;
  2. un semplice raffronto documentale tra la CILA presentata e
    l’ultimo titolo edilizio consentirà facilmente l’individuazione di
    un abuso edilizio.

In buona sostanza, non solo l’obiettivo non è premiare l’abuso
né sanarlo, ma risulta chiaro che benché lo stato legittimo non
dovrà essere più dichiarato, presentare una CILA con uno stato dei
fatti diverso da quello dell’ultimo titolo abilitativo metterà
l’interessato a serio rischio si sanzioni civili, penali oltre che
alla demolizione di un intervento che, nonostante sia “conforme”,
si andrà a sommare ad altri abusi presenti, rendendo lo stesso
intervento abusivo.

Consigli: fate sempre attenzione allo stato
legittimo dell’immobile prima di avviare un intervento di
superbonus, eventuali difformità e abusi si pagheranno a caro
prezzo, altro che premi o sanatorie!

Source: lavoripubblici.it

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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