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Superbonus 110%: proroga al 7 aprile 2022 per la comunicazione della cessione del credito – Lavori Pubblici

Le modifiche apportate al meccanismo delle opzioni alternative
(sconto in fattura e cessione del credito) alle detrazioni fiscali
in edilizia (superbonus 110%, bonus facciate e altri bonus) ha
avuto come principale effetto quello di eliminare le “reti di
aziende” che potevano illimitatamente passarsi tra loro i crediti
fiscali.

La cessione del credito dopo il Sostegni-ter

Ricordiamo che a seguito della pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale del Decreto Legge n. 4/2022 (Decreto Sostegni-ter),
immediatamente in vigore almeno fino alla sua conversione in legge,
sono state apportate piccole ma importanti modifiche all’art. 121,
comma 1 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) in modo da
limitare le cessioni del credito. A partire dal 17 febbraio 2022
per tutti i bonus che utilizzano le opzioni alternative e dal 7
marzo 2022 per il nuovo bonus 75% per l’eliminazione delle barriere
architettoniche (art. 119-ter del Decreto Rilancio), come previsto
dal Sostegni-ter e dal
provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 4 febbraio 2022, n.
37381
, saranno nulli i contratti in violazione al nuovo comma 1
che prevede le seguenti possibilità alternative alla detrazione
diretta in dichiarazione dei redditi:

  • sconto in fattura fino a un importo massimo pari al
    corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato
    gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito
    d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai
    medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli
    altri intermediari finanziari senza facoltà di successiva
    cessione
    ;
  • cessione del credito d’imposta di pari ammontare, ad altri
    soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari
    finanziari senza facoltà di successiva
    cessione
    .

Prorogato il termine per la comunicazione all’Agenzia delle
Entrate

Le disposizioni di attuazione relative al meccanismo di cessione
del credito sono state aggiornate con il
provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 3 febbraio 2022, prot.
35873
che ha ridefinito modalità e termini per l’esercizio
delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi
edilizi, alla luce delle novità introdotte dall’articolo 1, commi
28 e 29, della legge del 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di
bilancio 2022) e dall’articolo 28 decreto-legge 27 gennaio 2022, n.
4.

Sulle tempistiche, considerato che la dichiarazione dei redditi
precompilata sarà resa disponibile a partire dal 30 aprile 2022,
per consentire ai contribuenti e agli intermediari di disporre di
un più ampio lasso di tempo per trasmettere le comunicazioni delle
opzioni, il provvedimento ha anche previsto che per le spese
sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruite delle
detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, la comunicazione
dovrà essere trasmessa entro il 7 aprile 2022, anziché entro il 16
marzo.

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