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Superbonus 110%, proroga villette. Cambia (ancora) la cessione dei crediti – QuiFinanza

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 il Decreto Aiuti – decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina”, approvato dal Consiglio dei ministri il 2 maggio ed entrato in vigore il 18 maggio.

In particolare, con l’articolo 14 il decreto proroga la scadenza del superbonus 110% prevista per gli edifici unifamiliari e modifica nuovamente il meccanismo di sconto in fattura e cessione del credito.

Superbonus, proroga per gli edifici unifamiliari

L’art. 14 del decreto, “Modifiche alla disciplina in materia di incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici“, modifica la scadenza per gli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari (con un massimo di due).

In particolare, viene previsto che per gli interventi effettuati su unità immobiliari, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati con il superbonus.

Superbonus, modifiche alla cessione del credito

L’art. 14 del nuovo provvedimento d’urgenza modifica di nuovo la cessione del credito. Nella precedente versione, infatti, alle banche era consentita (dopo aver esaurito il plafond disponibile) la quarta cessione in favore dei propri correntisti.

Con la nuova modifica, le banche potranno cedere il credito a soggetti privati ma limitatamente a quelli individuati con regolamento della Consob che disciplina anche i criteri di identificazione dei soggetti privati che su richiesta possono essere trattati come clienti  professionali e la relativa procedura di richiesta.

Alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo, è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione. Sia nel caso di acquisto che arriva dallo sconto in fattura che in caso di cessione diretta del contribuente.

Source: quifinanza.it

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