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Superbonus 110 semplificato: nuove regole – Filodiritto

Superbonus 110: quali novità?

Il Superbonus 110 sarà più semplice da ottenere, secondo il decreto Semplificazioni o Recovery sulla governance del Pnrr.

Tra gli interventi della Camera dei Deputati al D. L. 77/2021, vi sono infatti anche le nuove regole per ottenere l’ormai nota agevolazione per interventi specifici (di efficienza energetica; interventi antisismici; di installazione di impianti fotovoltaici o di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici).

In attesa della conversione in legge del decreto legge 77, analizziamo in dettaglio le novità sul Superbonus.

Superbonus 110: quali semplificazioni?

Le misure semplificative per accedere al Superbonus 110 riguardano:

– alcuni requisiti tecnici che consentono l’accesso alle detrazioni previste;

– violazioni meramente formali riscontrate negli interventi effettuati;

– tempistica relativa all’acquisto di immobili sottoposti ad interventi rientranti nel Superbonus;

– applicazione del sisma bonus per le spese sostenute dagli acquirenti delle cosiddette “case antisismiche”;

– disciplina della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).

I punti salienti sono, chiaramente, quelli relativi alla CILA, alle tempistiche per fissare la residenza in immobili appena acquistati e in cui saranno effettuati interventi, e alle violazioni meramente formali.

CILA. Sarà sufficiente indicare “la sola descrizione dell’intervento”. Non sarà quindi necessaria la SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) a conclusione dei lavori.

Violazioni meramente formali. Ossia quelle che non “comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata” e “non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo”. Inoltre, qualora le irregolarità riscontrate fossero rilevanti per l’erogazione degli incentivi, il beneficio decadrebbe solo in relazione al singolo intervento di cui venisse riscontrata irregolarità/omissione.

Tempistiche per fissare la residenza. A seguito dell’acquisto di immobili in cui si effettueranno interventi legati al Superbonus, si potrà stabilire la residenza entro 30 mesi dall’atto di compravendita (e non 12, come da indicazioni precedenti).

Per quanto riguarda invece i requisiti tecnici minimi, le nuove norme stabiliscono che gli interventi relativi al cappotto termico e al cordolo sismico “non concorrono al conteggio della distanza e dell’altezza”, derogando quanto indicato nel Codice Civile.

Infine, il sisma bonus verrà applicato “anche alle spese sostenute dagli acquirenti delle cd. case

antisismiche […] ricostruite da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che entro 30 mesi dal termine dei lavori provvedano alla successiva rivendita” (e non 18 mesi, come in precedenza).

Per chi volesse consultare direttamente le modifiche al D. M. 77, rimandiamo al testo completo (le norme specifiche riguardo il Superbonus 110 sono contenute nell’Articolo 33-bis).

Superbonus 110: quando l’approvazione delle semplificazioni?

Gli interventi al D. M. 77 arriveranno in Senato il 30 luglio 2021, ossia alla chiusura dei termini per la conversione del decreto legge in legge ordinaria.

Aspettiamo dunque agosto per sapere quali e quante delle modifiche di semplificazione al Superbonus 110 entreranno effettivamente in vigore.

Source: filodiritto.com

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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