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Superbonus 110%: singola villetta a schiera esclusa dal Sismabonus – Lavori Pubblici

Chi ha avuto a che fare con la normativa che riguarda le
detrazioni fiscali del 110%
(superbonus) conosce molto bene le difficoltà
interpretative e i dubbi che riguardano alcuni determinati aspetti.
Dubbi non di poco conto se pensiamo a quanto importante sia questa
agevolazione e quanto importanti siano le responsabilità di tutti i
soggetti coinvolti.

Speciale Superbonus

Sismabonus 110% e villette a schiera

Proprio poche settimane fa abbiamo chiesto all’ing.
Andrea Barocci
, Presidente dell’Associazione Ingegneria
Sismica Italiana, qualche delucidazione in merito all’applicazione
del sismabonus (ordinario e potenziato al 110%) nel caso di edifici
facenti parte di complessi a schiera, unità immobiliari con accesso
autonomo e funzionalmente indipendenti, o porzioni di edificio
(leggi
articolo
).

E già in questo articolo avevamo sciolto qualche dubbio
importante che ha ricevuto una conferma anche da parte della
Commissione di Monitoraggio prevista dall’art. 4 del
DM n. 58/2017,
insediata presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Cosa dicono le NTC e la Circolare applicativa

In particolare, rispondendo ad un quesito che riguarda il
concetto di unità “funzionalmente indipendente”,
la Commissione ha affermato che per l’applicazione della norma
agevolativa che fa capo al Sismabonus (ordinario o potenziato) più
che all’unità funzionalmente indipendente bisogna fare riferimento
all’unità strutturale (US) come definita dalle
Norme Tecniche per le Costruzioni
(NTC) di cui al DM 17 gennaio
2018
.

Al capitolo 8.7.1 delle NTC 2018 si
afferma:

In presenza di edifici in aggregato, contigui, a contatto
od interconnessi con edifici adiacenti, i metodi di verifica di uso
generale per gli edifici di nuova costruzione possono risultare
inadeguati. Nell’analisi di un edificio facente parte di un
aggregato edilizio, infatti, occorre tenere conto delle possibili
interazioni derivanti dalla contiguità strutturale con gli edifici
adiacenti. A tal fine dovrà essere individuata l’unità strutturale
(US) oggetto di studio, evidenziando le azioni che su di essa
possono derivare dalle unità strutturali contigue.
L’US dovrà avere continuità da cielo a terra, per quanto riguarda
il flusso dei carichi verticali e, di norma, sarà delimitata o da
spazi aperti, o da giunti strutturali, o da edifici contigui
strutturalmente ma, almeno tipologicamente, diversi. Oltre a quanto
normalmente previsto per gli edifici non disposti in aggregato, per
gli edifici in aggregato dovranno essere valutati gli effetti di:
spinte non contrastate sulle pareti in comune con le US adiacenti,
causate da orizzontamenti sfalsati di quota, meccanismi locali
derivanti da prospetti non allineati, sia verticalmente sia
orizzontalmente, US adiacenti di differente altezza
“.

Concetto che viene maggiormente definito nella Circolare applicativa
21 gennaio 2019, n. 7
nel capitolo
8.7.1.3.2
nel quale è riportato: “L’US è
caratterizzata da comportamento strutturale unitario nei confronti
dei carichi orizzontali e verticali per cui, nell’individuarla, si
terrà conto della tipologia costruttiva e del permanere di elementi
caratterizzanti, anche al fine di definire interventi coerenti con
la configurazione strutturale. L’US deve comunque garantire con
continuità il trasferimento dei carichi in fondazione e,
generalmente, è delimitata o da spazi aperti, o da giunti
strutturali, o da edifici contigui costruiti, ad esempio, con
tipologie costruttive e strutturali diverse, o con materiali
diversi, oppure in epoche diverse
“.

Ciò premesso, in riferimento ad una villetta a
schiera
, intesa come singola unità immobiliare facente
parte di un edificio più ampio, la Commissione ha escluso che possa
accedere al Sismabonus e quindi anche al Supersismabonus. “Qualsiasi unità abitativa inserita in un complesso “a schiera”
non rientra nella definizione di US suesposta, avendo essa sempre
parte della propria struttura (telaio in c. a., in acciaio, in
legno, muratura, mista o altro sistema costruttivo) in comune con
almeno un’altra unità abitativa, fatta esclusione per il caso in
cui vi siano giunti a creare discontinuità strutturale tra le unità
stesse
“.

Source: lavoripubblici.it

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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