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Superbonus 110%: ultime novità del Decreto Semplificazione, dalla CILA alle distanze al sismabonus – Cose di Casa

Il Superbonus al 110% diventa più semplice. Grazie alla conversione in legge del decreto semplificazioni, vengono introdotte una serie di novità che riguardano l’agevolazione fiscale al 110% prevista per interventi di efficientamento energetico e di adeguamento antisismico degli immobili.

Superbonus 110%: arriva la CILA. Ecco a cosa servirà

In primis si stabilisce che dal 1° giugno 2021 gli interventi che possono beneficiare del Superbonus del 110% (tranne la demolizione e ricostruzione) rappresentano una manutenzione straordinaria.

Di conseguenza si potrà presentare al Comune una Comunicazione di inizio lavori (Cila) senza la verifica di conformità degli immobili. Nella comunicazione dovranno essere indicati gli estremi del permesso di costruire o del provvedimento che ha legittimato l’immobile. Per gli edifici più antichi sarà sufficiente comunicare che la costruzione dell’immobile è anteriore al primo settembre 1967.

Si attende la pubblicazione del modello valevole su tutto il territorio nazionale. Con la Cila, i tecnici non devono verificare e attestare lo stato legittimo dell’immobile, anche se resta impregiudicata la possibilità di segnalare eventuali irregolarità nelle sedi opportune.  Eventuali varianti in corso d’opera possono essere comunicate a fine lavori e costituiscono un’integrazione della CILA presentata.

Il Superbonus può essere revocato per:

  • mancata presentazione della CILA;
  • interventi realizzati in difformità dalla CILA;
  • assenza dell’attestazione del titolo abilitativo o dell’epoca di realizzazione dell’edificio;
  • non corrispondenza al vero delle attestazioni.

Superbonus: dalle deroghe a distanze al sismabonus, le altre novità

Altra importante novità che arriva dalla conversione in legge del decreto semplificazione riguarda gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico – un elemento strutturale in cemento armato eseguito generalmente al fine di migliorare il comportamento sismico degli edifici in muratura portante – che non concorrono al conteggio della distanza e dell’altezza, in deroga alle distanze minime riportate all’articolo 873 del codice civile.
 

Nel Sismabonus poi si prevede che l’acquisto, sale da 18 a 30 mesi il termine entro cui le imprese di costruzione devono vendere gli immobili realizzati a seguito della demolizione e ricostruzione dell’edificio in chiave antisismica. Chi acquista immobili che saranno sottoposti ad uno o più interventi di riqualificazione energetica, incentivati con il Superbonus, avrà a disposizione 30 mesi dalla stipula dell’atto di compravendita per il trasferimento della residenza. Infine si prevede che sono agevolati con il Superbonus gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche realizzati non solo da portatori di handicap, ma anche da persone di età superiore a 65 anni, congiuntamente ad uno dei lavori antisismici incentivati con il Superbonus.

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