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Superbonus e Ventilazione Meccanica Controllata (VMC): le conferme dell’Enea – Lavori Pubblici

Un aspetto controverso su cui si è dibattuto largamente riguarda
la possibilità di far rientrare le spese di installazione di un
sistema di ventilazione meccanica controllata
(VMC) all’interno dei massimali previsti per le
detrazioni fiscali del 110%
(superbonus) previste dal Decreto Legge n.
34/2020
(Decreto Rilancio).

Indice degli argomenti

Ventilazione Meccanica Controllata: la risposta dell’Enea

A chiarire questo dubbio ci ha pensato l’Enea
che nella sezione “Impianti Termici” delle agevolazioni per il
risparmio energetico (ecobonus) ha risposto ad un interessante
quesito:

Vorrei sapere se l’installazione di un sistema di VMC
(Ventilazione Meccanica Controllata), correlata ad un intervento di
coibentazione di superfici opache oppure in concomitanza con la
sostituzione del generatore di calore, possa essere agevolata con
l’Ecobonus?

Per rispondere al quesito l’Enea ha richiamato l’Allegato 1 al
Decreto interministeriale 26 giugno 2015 (c.d. Decreto Requisiti
Minimi) ed, in particolare, il paragrafo 2.3, punto 2 che
recita:

Nel caso di intervento che riguardi le strutture opache
delimitanti il volume climatizzato verso l’esterno, si procede in
conformità alla normativa tecnica vigente (UNI EN ISO 13788), alla
verifica dell’assenza:

  • di rischio di formazione di muffe, con particolare
    attenzione ai ponti termici negli edifici di nuova
    costruzione;
  • di condensazioni interstiziali.

Le condizioni interne di utilizzazione sono quelle previste
nell’appendice alla norma sopra citata, secondo il metodo delle
classi di concentrazione. Le medesime verifiche possono essere
effettuate con riferimento a condizioni diverse, qualora esista un
sistema di controllo dell’umidità interna e se ne tenga conto nella
determinazione dei fabbisogni di energia primaria per riscaldamento
e raffrescamento.

Nel caso di nuova costruzione, o di edifici sottoposti a
ristrutturazioni importanti o a riqualificazioni energetica, ed in
particolare qualora si realizzino interventi che riguardino le
strutture opache delimitanti il volume climatizzato verso
l’esterno, è necessario procedere alla verifica
dell’assenza di rischio di formazione di muffe e di condensazioni
interstiziali
, in conformità alla UNI EN ISO 13788.

Secondo Enea, qualora, pur considerando il numero di ricambi
d’aria naturale previsto dalla norma UNI-TS 11300-1 e provvedendo
per quanto possibile alla correzione dei ponti termici, possa
permanere il pericolo di formazione di muffe o condense in
corrispondenza di essi, i sistemi di VMC rappresentano una
valida soluzione tecnica
.

In tali condizioni, pertanto, tali sistemi si ritengono
ammissibili alle detrazioni fiscali, se realizzati congiuntamente
agli interventi di coibentazione delle superfici opache, nei limiti
di spesa, detrazione e costo specifico a quest’ultimi
riservati.

Speciale Superbonus

VMC: come verifica che sono una valida soluzione tecnica

Al fine di verificare che la VMC rappresenta l’unica soluzione
per garantire l’assenza di muffe o condense interstiziali non
potendo procedere all’eliminazione di tutti i ponti termici, è
necessario che il tecnico abilitato alleghi come parte integrante e
sostanziale dell’asseverazione di cui al Decreto del MiSE 6
agosto 2020
(Decreto Requisiti Tecnici)
una relazione dalla quale emerga la sussistenza di detto
presupposto. Tale relazione dovrà altresì dimostrare che il sistema
di VMC installato consegua un risparmio energetico rispetto alla
situazione che prevede la massima correzione dei ponti termici,
come sopra indicato, un numero di ricambi d’aria naturale pari a
quello previsto dalla norma UNI-TS 11300-1 calcolato nell’ipotesi
che venga alimentato solo con energia elettrica prelevata della
rete.

Per quanto sopra, risultano ammissibili esclusivamente i
sistemi di VMC dotati di recupero di calore
.

VMC anche in caso di sostituzione di un impianto di
climatizzazione invernale

Ma l’Enea va oltre e precisa che i sistemi di VMC possono
accedere alle detrazioni fiscali anche nel caso in cui siano
associati ad un intervento di sostituzione di un impianto di
climatizzazione invernale con un impianto con fluido termovettore
ad aria e siano con esso strettamente integrati. In tal caso i
sistemi di VMC risultano parte integrante dell’impianto di
climatizzazione invernale e ad essi si applicano i medesimi limiti
di spesa, detrazione e costo specifico per i citati impianti. Anche
per tale casistica, il sistema di VMC installato deve garantire un
risparmio energetico, da asseverare mediante relazione di un
tecnico abilitato, rispetto alla situazione che prevede un numero
di ricambi d’aria naturale pari a quello previsto dalla norma UNITS
11300-1 nell’ipotesi che sia alimentato esclusivamente con energia
elettrica prelevata della rete. Conseguentemente sono ammissibili
solamente i sistemi di VMC dotati di recupero di calore. La
relazione di cui sopra può essere allegata, per farne parte
integrante e sostanziale, all’asseverazione prodotta ai sensi del
suddetto “decreto requisiti tecnici” nei casi da esso previsti.

Considerazioni che valgono per l’ecobonus ordinario e per il
Super Ecobonus di cui all’art. 119, comma 1, lettere a), b) e c)
del Decreto Rilancio.

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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