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Superbonus, l’accorpamento non conta – ItaliaOggi.it – Italia Oggi

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Ai fini dell’applicazione del superbonus del 110%, in caso di accorpamento delle unità immobiliari, occorre far riferimento alle unità abitative esistenti all’inizio dei lavori a nulla rilevando che al termine dei lavori le dette unità siano accorpate. L’unico proprietario di un edificio, prima dell’inizio dei lavori, può eseguire il frazionamento in più unità immobiliari distintamente accatastate.

L’Agenzia delle entrate, nei recenti incontri con la stampa specializzata, ha cercato di fornire numerosi chiarimenti in merito alla corretta fruizione della detrazione maggiorata del 110%, di cui all’art. 119 del dl 34/2020, convertito con modifiche nella legge 77/2020, richiamando spesso le precisazioni fornite con i vari documenti di prassi già emanati.

Il primo caso, precisato dall’Agenzia delle entrate e piuttosto ricorrente, riguarda la possibilità di eseguire un intervento simile a quello eseguito in precedenza (cosiddetto, intervento ripetuto).

Nel caso specifico, la questione analizzata riguarda il caso di una sostituzione di una caldaia per ottenere l’agevolazione del 110% oggetto, in precedenza, di un altro intervento per il risparmio energetico, naturalmente nel rispetto di ogni condizione e adempimento prescritto dall’art. 119 del dl 34/2020.

Per l’Agenzia, in tal caso, è possibile fruire del 110% anche nell’ipotesi appena contemplata oppure di sostituzione di infissi, già oggetto di detrazione agevolata e, quindi, con detrazione delle quote in corso, con altri più performanti, naturalmente, in tale ultimo caso, considerando l’intervento come trainato, ai sensi del comma 2 del citato art. 119 del decreto rilancio, in abbinamento a un intervento trainante di efficienza energetica e, sempre se, i detti interventi, assicurano il miglioramento di due classi energetiche o, se non possibile, si raggiunga la classe più alta con conclusione dei lavori (circ. 24/E/2020 § 2.2 e 30/E/2020 risposta 4.5.3).

Il secondo caso fa riferimento a due unità immobiliari che, a distanza di un anno dall’esecuzione dei lavori che hanno fruito del 110%, vengono accorpate in un’unica unità.

Per l’Agenzia delle entrate, come già precisato in altro documento di prassi (circ. 30/E/2020 risposta 4.4.6), nel caso in cui si proceda all’accorpamento di più unità abitative o alla suddivisione in più immobili di un’unica unità residenziale, per l’individuazione del limite di spesa devono essere considerate le unità immobiliari presenti e censite all’inizio degli interventi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.

Di conseguenza, ritenendo applicabile il detto principio anche per la fruizione della detrazione del 110%, per l’agenzia occorre far riferimento alle due unità immobiliari esistenti all’inizio dei lavori, a nulla rilevando che, al termine degli interventi destinatari del superbonus, le dette unità siano accorpate.

Nel caso in cui un immobile non disponga dei requisiti per l’accesso al 110% ci si è chiesto se è possibile apportare modifiche destinate a superare tali limitazioni prima dell’inizio dei lavori come, per esempio, frazionare in più unità distinte l’edificio di un unico proprietario.

L’agenzia, richiamando anche in questo caso una precedente circolare (circ. 30/E/2020 risposta 4.4.6), ha precisato che, ai fini dell’individuazione del limite di spesa, anche ai fini del 110%, si rende applicabile quanto previsto per i bonus ordinari (risparmio energetico e ristrutturazione edilizia) ovvero che nel caso in cui si preveda un accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un’unica unità residenziale rileva sempre il numero di immobili esistenti all’inizio dei lavori e che, di conseguenza, l’unico proprietario di un edificio, che non rispetta i requisiti richiesti per la fruizione dei bonus, può procedere con il frazionamento necessariamente prima dell’inizio dei lavori.

In presenza di un edificio con un posto auto posizionato nel garage al piano interrato, quest’ultimo deve considerarsi pertinenziale all’abitazione, se accatastato autonomamente e, pertanto, il limite di spesa deve essere determinato considerando nel calcolo anche la detta pertinenza; di fatto se si hanno 3 appartamenti e 3 posti auto, prevedendo il limite singolo a 40 mila euro, il contribuente può basarsi su un limite di spesa totale pari a 240.000 euro.

Infine, con riferimento alla documentazione che i contribuenti devono conservare ai fini degli eventuali controlli, l’agenzia richiama l’art. 36-ter del dpr 600/1973 e indica, tra i necessari, le fatture e i bonifici bancari parlanti, l’asseverazione e il visto di conformità, che attesta la sussistenza dei presupposti per la fruizione del 110%.

Source: italiaoggi.it

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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