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Superbonus, pratiche più veloci: ecco le novità – Gazzetta di Parma

Abito in condominio ed abbiamo ottenuto lo studio di fattibilità del superbonus positivo. Vorrei capire meglio cosa ha significato il decreto semplificazioni per l’esecuzione dei lavori del superbonus 110% che vorremmo deliberare.
Lettera firmata
 

Il decreto n. 77 del 31 maggio 2021, noto come “decreto semplificazioni”, è stato convertito in legge n. 108 del 29 luglio 2021”. Nell’obiettivo di velocizzare le pratiche inerenti il Superbonus e di abbreviare i tempi per l’avvio dei cantieri, gli interventi del Superbonus 110%, ad eccezione della demolizione e ricostruzione, possono essere avviati presentando la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) senza più l’obbligo di ottenere preventivamente il certificato di conformità edilizia ed urbanistica; lo dispone il co. 13 ter dell’art. 119 D.L. 34/2020 modificato dal decreto in esame.

Tutti gli interventi che rientrano nel Superbonus, compresi quelli che riguardano parti strutturali ed i prospetti -nonostante siano considerati come manutenzione straordinaria ed in via ordinaria richiedano una SCIA- potranno essere realizzati con una semplice comunicazione al Comune asseverata dal tecnico, la CILA.

Procedendo in tal modo, saranno eliminate le lunghe attese per l’accesso agli archivi edilizi comunali che si rendevano necessari quando ancora era richiesta la certificazione di conformità urbanistica e catastale dell’edificio oggetto degli interventi.

Detta CILA tuttavia non è assolutamente un condono né una sanatoria, tanto che resta salva la facoltà del Comune di sanzionare eventuali irregolarità. Questo non comporta però decadenza dal beneficio fiscale in quanto i motivi di revoca sono tassativamente elencati nell’art. 119 co.13 ter riformato e sono: mancata presentazione della CILA; interventi eseguiti in difformità della stessa; mancata indicazione degli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che l’ha legittimato; non corrispondenza al vero delle attestazioni dei dati ai sensi del co. 14 stesso art. 119.

Qualora siano previsti permessi di Enti sovraordinari rispetto ai Comuni, la normativa dev’essere rispettata ed occorre quindi ottenerli. Accade per la Prevenzione Incendi e per il vincolo paesaggistico riguardante gli edifici d’interesse storico ed architettonico ante 1945 e quelli in centro storico.

Inviate i vostri quesiti su previdenza, fisco, casa, lavoro a esperto@gazzettadiparma.it

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Source: gazzettadiparma.it

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