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Superbonus, quali soluzioni se il vicino nega l’accesso per i lavori alla facciata della palazzina – La Repubblica

ll comma 1 dell’art.119 del decreto Rilancio prevede l’obbligo di realizzare almeno uno degli interventi trainanti previsti per avere accesso al Superbonus. Il primo di questi è l’intervento di coibentazione che deve riguardare necessariamente una superficie superiore al 25% di quella disperdente lorda dell’immobile. Non è dunque necessario per l’agevolazione  che l’intervento riguardi l’intera facciata, a patto, ovviamente di ottenere il rispetto del requisito previsto, ossia il salto di due classi energetiche a livello dell’edificio condominiale con questo e con gli altri interventi ammessi dalle norme.  Quanto all’accesso sulla proprietà privata, l’art. 843 del codice civile stabilisce che “Il proprietario deve permettere l’accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità, al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune”. La proprietà privata è tutelata dalla legge e commette un reato penale chi accede nelle proprietà altrui senza autorizzazione. Quindi il vicino non è tenuto a comunicare in maniera formale il suo divieto, ma solo eventualmente il suo consenso. Quanto a questo come chiarito da tempo dalla Cassazione, a partire dalla sentenza n. 3494/1975  “ai fini della riconosciuta necessità, cui l’art. 843 c.c. subordina la concessione dell’accesso sul fondo altrui, occorre che il giudice del merito proceda ad una complessa valutazione della situazione dei luoghi, al fine di accertare se la soluzione prescelta sia l’unica possibile o, tra più soluzioni, sia quella che consente il raggiungimento dello scopo con minor sacrificio sia di chi chiede il passaggio, sia del proprietario del fondo che deve subirlo”. Quindi posto che non c’è nessun obbligo di legge alla realizzazione del cappotto, nè alcuna necessità dato che è possibile intervenire in maniera meno invasiva per migliorare la qualità energetica del condominio e dei singoli appartamenti, se l’assemblea o un singolo condomino ritiene comunque di effettuare i lavori sull’intera facciata si deve rivolgere al giudice affinché valuti se la pretesa di accesso alla proprietà privata è giustificata.

Source: repubblica.it

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