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Terzo condono edilizio: il concetto di ultimazione delle opere

Terzo condono edilizio: il concetto di ultimazione delle opere

Uno dei principi fondamentali su cui si fonda la
condonabilità di un abuso edilizio è quello
dell’ultimazione dell’opera entro i termini
stabiliti per legge.

Terzo Condono Edilizio: quando si definisce ultimata
un’opera?

Nel caso del c.d. Terzo Condono Edilizio,
ovvero della legge n. 326/2003, l’opera deve risultare ultimata
entro il 31 marzo 2003. Ma quali sono i criteri con cui si
definisce un’opera come tale? A spiegarlo bene è il TAR
Lazio
con la sentenza del 1°
marzo 2024, n. 4113
, con la quale ha accolto il
ricorso del proprietario di un manufatto abusivo, sul quale
l’Amministrazione aveva rigettato l’istanza di condono, sul
presupposto che l’opera non fosse stata ultimata.

L’opera in questione consisteva in un ampiamento
volumetrico
realizzato sul terrazzo di
pertinenza
dell’abitazione e, dal sopralluogo effettuato
dalla Polizia Municipale, risultava che la copertura fosse già
presente, oltre ad essere caratterizzata da tramezzature
interne utili alla creazione di un vano. Dopo la presentazione
dell’istanza di condono, il Comune l’aveva rigettata
…continua a leggere

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