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Tutto quello che c’è da sapere sul Superbonus 110% – MilanoToday.it

Del Superbonus 110%, la detrazione fiscale per gli interventi di ristrutturazione che migliorano l’efficienza energetica degli immobili, si è parlato molto negli ultimi mesi. Si tratta di un’agevolazione messa in campo dal Governo, parte del Decreto Rilancio introdotto a luglio 2021 per incentivare tutti quegli interventi che vanno nella direzione di una maggiore sostenibilità edilizia.

Chi decide di eseguire una ristrutturazione può avvalersi di una detrazione del 110% sulle spese sostenute. Grazie alla proroga, l’agevolazione è estesa a tutto il 2022: se entro il 30 giugno 2022 è stato realizzato almeno il 60% del lavoro complessivo, si potrà usufruire dello sconto fiscale per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022.

Gli interventi coperti da Superbonus 110% riguardano i temi dell’efficientamento energetico, gli interventi antisismici, l’installazione di impianti fotovoltaici e i lavori di adeguamento antisismico.

Questi si dividono in interventi trainanti (ovvero funzionali a migliorare di almeno 2 classi energetiche l’involucro edilizio) e trainati (ovvero a supporto dei trainanti che permettono di ottenere un ulteriore miglioria dell’involucro edilizio sotto diversi aspetti).

Quali sono i requisiti richiesti per ottenere il bonus, senza sorprese

Il requisito fondamentale è che gli interventi (solo trainanti oppure trainanti+trainati) dimostrino un miglioramento energetico di due classi dell’edificio oggetto dell’intervento (doppio salto di classe energetica) o il conseguimento della classe più alta. 

Quali sono nel dettaglio gli interventi coperti?

Vengono definiti “trainanti” tutti gli interventi che consentono di accedere al Superbonus 110%:

– Interventi di isolamento termico sugli involucri (cappotto);

– Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;

– Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;

– Interventi antisismici

La detrazione già prevista dal Sismabonus è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021.



Gli interventi cosiddetti “trainati”, invece, consentono di ottenere l’agevolazione se eseguiti insieme a quelli principali: interventi di efficientamento energetico; installazione di impianti solari fotovoltaici; infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici; interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.

Chi può usufruire del Superbonus 110%?

Possono scegliere di avvalersi di questa agevolazione:

i condomìni, le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, gli Istituti autonomi case popolari, le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, le Onlus, associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, le associazioni e società sportive dilettantistiche. 

Quali sono i principali vantaggi?

In termini pratici il Superbonus 110% consente una detrazione riconosciuta del 110% delle spese per uno degli interventi consentiti, da ripartire nei cinque anni successivi e per le spese sostenute nel 2022 in quattro quote annuali di pari importo. In alternativa si può trasformare il bonus in credito di imposta, usufruendo subito dello sconto fiscale, oppure optare per uno sconto in fattura sul prezzo da pagare al fornitore che esegue i lavori o cedere il credito d’imposta direttamente alla Banca e vedersi subito riconosciuto il valore in rata unica.

Come effettuare il pagamento per poter usufruire del bonus 110% ?

È necessario pagare le fatture con un bonifico bancario parlante.

Devi prestare particolare attenzione a questa operazione, perché si tratta di qualcosa di ben diverso e specifico rispetto al bonifico ordinario.

Il bonifico cosiddetto “parlante” si differenzia da quello comune perché in esso sono indicate le informazioni necessarie utili all’eventuale verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate .

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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