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Ultime notizie Superbonus 110% e cessione del credito: le proposte in discussione – Lavori Pubblici

Nuovo scontro all’orizzonte tra Governo e Parlamento. Il tema è
sempre lo stesso: il superbonus 110% e il meccanismo delle opzioni
alternative alla detrazione fiscale (sconto in fattura e cessione
del credito). Ed è su quest’ultimo che da gennaio 2022 sono stati
registrati più correttivi che dal Decreto Legge n. 4/2022 (Decreto
Sostegni-ter) non sono ancora riusciti a dare un assetto definitivo
al comparto delle costruzioni.

Il Superbonus 110% e la cessione del credito

Non vi è dubbio che dalla nascita del binomio bonus-cessione del
credito, il settore dell’edilizia ha subito quell’elettroshock che
tutti aspettavano da oltre un decennio. Allo stesso tempo è chiaro
che i numeri finora registrati sull’utilizzo del bonus abbiano
superato ogni più rosea aspettativa che supera anche gli
stanziamenti che il Governo aveva destinato a questa misura
fiscale.

Ed è il motivo che ha probabilmente ispirato le modifiche
arrivate dal Sostegni-ter e che al momento dovrebbero terminare con
la conversione in legge (entro il 16 luglio 2022) del Decreto Legge
n. 50/2022 (Decreto Aiuti), sulla quale si prevedono aspri scontri
tra un Governo che vuole limitare l’utilizzo della misura e un
Parlamento prodigo di buoni propositi che al momento non sono
riusciti ad incidere sulla conversione dei vari provvedimenti
emergenziali pubblicati in questo 2022.

Le dichiarazioni del M5S

Al momento sono stati depositati parecchi emendamenti tra i
quali spiccano quelli proposti dal M5S e dalla maggioranza,
evidenziati in un post sulla loro pagina Facebook da Gianni Pietro
Girotto, senatore e Presidente della Commissione I, e da Cristiano
Anastasi, senatore e membro della 10ª Commissione permanente. Di
seguito il resoconto dei due pacchetti di emendamenti.

Emendamento M5S

Chiarimento che per gli interventi eseguiti sulle unità
immobiliari il termine del 30 settembre è riferito alle spese
sostenute riferite al 30% dei lavori.

Estensione della cessione da parte delle banche verso le PMI di
cui al Decreto 18 Aprile 2005 “adeguamento alla disciplina
comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie
imprese”.

Possibilità di cessioni integrali o parziali di una o più
singole annualità, anche successivamente alla prima comunicazione
dell’opzione all’Agenzia delle entrate.

Inserimento della possibilità di utilizzo, limitatamente alle
spese sostenute nell’anno 2021, anche negli anni successivi della
quota di credito d’imposta non fruita entro la fine del 2022.

Introduzione di un ulteriore comma che prevede per i crediti
oggetto di acquisto successivamente al 1° gennaio 2022 la
possibilità da parte dei soli soggetti bancari e assicurativi di un
ulteriore utilizzo al termine di ciascun periodo d’imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e non oltre il 31
dicembre 2026 all’unico fine di sottoscrivere le successive
emissioni di Buoni del Tesoro Poliennali con scadenza non inferiore
ad anni 5. Inoltre, si prevede l’esclusione della responsabilità
solidale a carico degli enti creditizi cessionari, essendo ciascun
procedimento ormai garantito dall’attribuzione di un codice
univoco.

Proroga al 15 settembre 2022 del termine del 29 aprile 2022 per
la comunicazione all’Agenzia delle entrate della cessione del
credito e dello sconto in fattura per le spese sostenute nel 2021,
per impedire che molti contribuenti perdano la quota del credito
annuale, specie se incapienti in dichiarazione dei redditi.

Soppressione della previsione introdotta dal comma 3
dell’articolo 29-bis del DL energia n. 17/22 secondo cui le nuove
disposizioni si applicano alle comunicazioni della prima cessione
del credito o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle
entrate a partire dal 1° maggio 2022. Ne consegue che le nuove
disposizioni (ulteriore cessione da parte delle banche verso altri
soggetti) si applicano quindi a tutte le cessioni di credito, con
particolare riferimento a quelle rimaste “incagliate”. Stando ai
lavori di conversione del decreto energia citato, alla norma non si
ascrivono effetti finanziari.

Emendamento “maggioranza”

Proroga supersismabonus acquisti al 30 settembre 2022.

Inserimento fra i lavori da portare in detrazione
dell’installazione di elementi BIPV (building integrated
photovoltaic) negli involucri degli edifici su facciate edili
verticali, ovvero per l’installazione di elementi in vetro
fotovoltaico (VFV) su coperture o superfici orizzontali
sopraelevate.

Proroga del limite del 30% dei lavori del Superbonus per le
unifamiliari dal 30 settembre 2022 al 31 ottobre 2022.

Proroga del Superbonus 110% per l’Edilizia Residenziale Pubblica
(case popolari) al 31 dicembre 2025.

Proroga del Superbonus 110% sino al 31 dicembre 2026, per gli
interventi eseguiti dagli istituti autonomi case popolari (IACP)
comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità
sociali, per il cui affidamento è necessario ricorrere alle
procedure selettive pubbliche di cui al D.Lgs 50/2016 s.m.i, e a
condizione che al 31 dicembre 2023 siano stati pubblicati i
relativi bandi; sino al 31 dicembre 2022, per l’acquisto di case
derivanti da interventi di demolizione e ricostruzione con
miglioramento sismico, con riferimento ai rogiti stipulati, dopo il
termine dei lavori, entro la medesima data.

Estensione della possibilità per le banche e le società
appartenenti ad un gruppo bancario, di cedere liberamente i crediti
d’imposta di cui all’art. 121 del DL n. 34 del 2020, nei confronti
dei correntisti corporate rientranti nella definizione europea di
PMI, oltre che ai “clienti professionali privati”, anche ai
soggetti in possesso di partita iva che nell’anno precedente
abbiano depositato un bilancio a partire da 50.000 euro.

Introduzione, per i crediti oggetto di acquisto successivamente
al 1° gennaio 2022, della possibilità da parte dei soli soggetti
bancari e assicurativi che residuino al termine del periodo
ordinario di un ulteriore utilizzo all’unico fine di sottoscrivere
le successive emissioni di Buoni del Tesoro Poliennali con scadenza
non inferiore ad anni 10.

Consentire a CDP di assistere il processo di riqualificazione
energetica e antisismica dell’edilizia residenziale pubblica la si
equipara ai soggetti abilitati a ricevere la cessione del credito
ovvero lo sconto in fattura per gli interventi del superbonus in
Edilizia Residenziale Pubblica.

Consentire, limitatamente alle spese sostenute nell’anno 2021,
l’utilizzo anche negli anni successivi della quota di credito
d’imposta non fruita entro la fine del 2022.

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