
Una variante presentata a fine lavori può modificare la
sagoma, la volumetria e l’altezza di un edificio? Cosa
succede quando le opere realizzate sono sostanzialmente diverse da
quelle previste nel progetto originario, anche se il Comune ha
ricevuto la SCIA e sono trascorsi i termini ordinari di controllo?
E un’autorizzazione paesaggistica rilasciata anni prima può
continuare a coprire un fabbricato che, nel frattempo, ha cambiato
configurazione?
L’art. 22, comma 2-bis, del d.P.R. n. 380/2001 consente di
realizzare mediante SCIA le varianti che non configurano
variazioni essenziali, ma quando le modifiche
alterano i parametri urbanistico-edilizi la possibilità di
utilizzare questa procedura dipende dalla loro effettiva
consistenza e dal rapporto con il progetto assentito, tenendo conto
non soltanto di quanto dichiarato nella segnalazione, ma anche
delle opere eseguite e degli eventuali titoli che si sono succeduti
durante la costruzione.
Su questi aspetti si è pronunciato il TAR Puglia, Lecce,
sez. II, con la sentenza
n. 1310
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