
Il Comune può dire che un’abitabilità storica non esiste se il
proprietario ne conserva l’originale in casa? Se la pratica
edilizia non compare nell’archivio digitale, l’ufficio tecnico può
chiudere lì la ricerca? E se i documenti non si trovano, basta un
semplice «non risulta»?
La risposta arriva dal TAR Lombardia con la sentenza
n. 4602 del 14 ottobre 2026, secondo cui nell’accesso agli atti
edilizi il Comune che non rintraccia un’abitabilità storica, tanto
più se il privato ne esibisce l’originale, non può dichiararla
inesistente senza ricerche accurate e senza dare conto degli
archivi e dei registri consultati. Per chi ha ereditato o sta
vendendo una casa del dopoguerra, e per il tecnico che deve
ricostruirne la regolarità edilizia, significa che un no privo di
istruttoria non chiude la partita, neppure quando arriva dopo
l’intervento del Difensore regionale o con la formula perentoria
che il documento non è mai esistito.
Rinviare il cittadino
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