
Il rilascio di un titolo edilizio non esclude che
l’amministrazione possa successivamente accertarne l’illegittimità
e disporne l’annullamento. Questo potere incontra però limiti
precisi, soprattutto quando il provvedimento ha prodotto effetti
per molti anni e le circostanze che ne avrebbero determinato
l’illegittimità erano già conosciute dal Comune.
A essere coinvolta è la stabilità dei titoli
edilizi e le condizioni alle quali l’amministrazione può
intervenire per rimuoverli. Il semplice accertamento di un vizio
originario non è sufficiente a giustificare l’annullamento
d’ufficio, che deve rispettare i presupposti e i termini stabiliti
dall’art. 21-nonies della Legge n. 241/1990.
A questo si lega il comportamento del beneficiario: la
giurisprudenza ammette, a determinate condizioni, il superamento
dei limiti temporali quando il rilascio del provvedimento sia stato
determinato da una rappresentazione non veritiera dei fatti, anche
attraverso l’omissione di circostanze rilevanti, a differenza della
situazione nella quale l’amministrazione disponeva già degli
elementi necessari per valutare la legittimità dell’intervento.
Su questa distinzione si è pronunciato il TAR Campania,
sez. staccata Salerno, Sezione II, con la …continua a leggere
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