
La conformità ai criteri ambientali minimi
(CAM) può determinare l’esclusione da una gara
pubblica quando il disciplinare richiede di dimostrarne il
rispetto già al momento della presentazione dell’offerta.
Quando i concorrenti indicano nell’offerta i prodotti e i
macchinari che intendono utilizzare, la documentazione tecnica
richiesta dalla stazione appaltante diventa determinante anche per
stabilire se eventuali carenze possano essere superate attraverso
il soccorso istruttorio o se la conformità debba
essere necessariamente dimostrata prima dell’aggiudicazione.
La sentenza
del TRGA di Trento del 30 settembre 2026, n. 163
ha affrontato questi aspetti nell’ambito di una procedura per
l’affidamento di servizi di pulizia e sanificazione, conclusa con
un’aggiudicazione successivamente annullata perché la
documentazione presentata dall’impresa vincitrice non dimostrava
adeguatamente la conformità ai CAM di alcuni macchinari proposti.
Il TRGA ha esaminato la documentazione richiesta dal disciplinare
alla luce degli artt. 10, 57 e 101 del D.Lgs. n. 36/2023,
soffermandosi sulle conseguenze della mancata dimostrazione di
requisiti ambientali essenziali dell’offerta.
CAM negli appalti: senza
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