

Come si dimostra lo stato legittimo di un
immobile costruito prima del 1967? Può bastare un
atto notarile o una planimetria del tempo? E quando
grava sull’amministrazione l’onere di provare
l’abusività delle opere prima di ordinarne
la demolizione?
Sono tante le domande interessanti in materia di
presunti abusi edilizi, realizzati su
immobili costruiti prima dell’entrata in vigore della c.d.
“Legge Ponte”, ovvero la legge 6
agosto 1967, n. 765, con la quale si è stabilito
l’obbligo di licenza edilizia (permesso di
costruire) all’interno dei centri abitati a partire
dal 1° settembre 1967, data di entrata in vigore della norma.
Da qui in poi una copiosa giurisprudenza, composta da
contenziosi nei quali:
- si è più o meno dimostrata la realizzazione delle opere prima
di questa data fatidica; - si è ribadito che l’onere della prova spetta al
privato, tramite la presentazione della documentazione
attestante l’epoca di costruzione e quindi il c.d. stato
legittimo dell’immobile.
Ante ’67: il TAR sulla definizione dello stato legittimo
Principi ribaditi nella sentenza del
TAR Lazio
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