
La classificazione di un’area come non idonea all’installazione
di impianti da fonti rinnovabili non comporta, di per sé, un
divieto assoluto di realizzazione. Quando un progetto interessa
contemporaneamente superfici idonee e non idonee, la prevalenza
della non idoneità impedisce di accedere alla procedura
autorizzatoria semplificata, senza escludere che l’intervento possa
essere autorizzato all’esito della valutazione del singolo
progetto.
È uno dei principi ribaditi dalla Corte
Costituzionale con la sentenza del
1° ottobre 2026,
n.
156, che è tornata sulla disciplina delle aree
idonee prevista dalla Legge regionale Sardegna n.
20/2024, esaminando anche le restrizioni all’installazione
di impianti fotovoltaici a terra nelle zone agricole introdotte dal
D.L. n. 63/2024, convertito dalla Legge n. 101/2024.
La Consulta ha confermato la legittimità costituzionale delle
limitazioni previste dalla normativa nazionale esaminata,
precisando che il divieto riguarda gli impianti con moduli
collocati a terra e
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