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Bonus edili: è obbligatorio applicare i contratti collettivi nazionali – BibLus-net

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Bonus edilizi e Superbonus, per non perdere i benefici occorre indicare i CCNL nel contratto e nelle fatture. Ecco come fare

La Circolare n.19/E 2022 dell’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti circa l’obbligo di indicazione dei contratti collettivi nazionali del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali più rappresentative sul piano nazionale, nell’atto di affidamento dei lavori e nelle fatture emesse, per poter usufruire della detrazione fiscale del 110% e degli altri bonus edilizi.

Il DL 14/2022, convertito con modificazioni in legge 28/2022, ha modificato il comma 43-bis dell’articolo 1 della legge 234/2021 (legge bilancio 2022) estendendo il campo di applicazione della suddetta disposizione alle opere intese in senso lato, di importo complessivamente superiore a 70.000 euro, in precedenza limitato ai soli lavori edili.

I codici relativi ai contratti collettivi nazionali

L’Agenzia delle entrate ha classificato i contratti collettivi di lavoro riferiti al settore edile attraverso codici assegnati dal Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL), che hanno a tutti gli effetti sostituito i codici utilizzati in precedenza dall’INPS; nel dettaglio i codici sono i seguenti:

  • F012 – EDILI: Industrie e Cooperative;
  • F015 – EDILI: Artigiane;
  • F018 – EDILI: P.M.I.

Per poter usufruire dei bonus edilizi, diventa condizione necessaria che il contratto collettivo nazionale applicato sia indicato nell’atto di affidamento e riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori stessi.

Ciò vale anche nel caso in cui il contratto di affidamento dei lavori sia stipulato con un general contractor o sia oggetto di subappalto; difatti nel contratto di affidamento stipulato con un general contractor, o con soggetti che si riservano di affidare i lavori in sub-appalto, devono essere indicati i contratti collettivi che potranno essere applicati dalle imprese alle quali vengono affidati i lavori edili e, nei successivi contratti stipulati con tali soggetti e nelle relative fatture, dovrà, poi, essere indicato il contratto effettivamente applicato.

Campo di applicazione

Le disposizioni si applicano ai contribuenti che fruiscono direttamente delle agevolazioni fiscali in dichiarazione dei redditi o che optano per le alternative relative alla cessione del credito o sconto in fattura, in riferimento a lavori di:

  • Superbonus;
  • recupero del patrimonio edilizio;
  • efficienza energetica (ecobonus);
  • adozione di misure antisismiche (sismabonus);
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti;
  • installazione di impianti fotovoltaici;
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici;
  • eliminazione delle barriere architettoniche;
  • credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro;
  • bonus mobili;
  • bonus verde.

Obblighi del datore di lavoro e del committente

I datori di lavoro interessati alla disciplina sono unicamente coloro che si avvalgono di lavoratori dipendenti; infatti, vengono esclusi dall’obbligo di indicazione del CCNL nell’atto di affidamento  gli interventi eseguiti, senza l’impiego di dipendenti, da imprenditori individuali (vengono considerati imprenditori individuali anche coloro che si avvalgono di collaboratori familiari, ovvero di soci di società di persone o di capitali che prestano la propria opera lavorativa nell’attività non in qualità di lavoratori dipendenti).

Il committente invece, pubblico o privato, ha l’obbligo di:

  • verificare l’inserimento dell’indicazione del contratto collettivo all’interno dell’atto di affidamento dei lavori, in quanto l’omissione determina il mancato riconoscimento dei benefici fiscali previsti dalla normativa;
  • verificare l’inserimento dell’indicazione del contratto collettivo all’interno delle fatture emesse in relazione ai lavori eseguiti;
  • richiedere all’impresa affidataria l’attestazione della verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata (idoneità tecnico professionale), prima di procedere al saldo finale dei lavori.

Inserimento clausola CCNL e congruità della manodopera

Come visto, per opere di importo complessivamente superiore a 70.000 € , occorre inserire necessariamente nell’atto di affidamento e nelle fatture il riferimento il contratto applicato.

Occorre altresì attestare la congruità dell’incidenza della manodopera. A tal proposito, l’impresa affidataria presenta al committente il DURC di congruità, ovvero un documento attestante la regolarità dell’incidenza della manodopera in relazione ai lavori eseguiti. L’attestazione è rilasciata dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, entro dieci giorni dalla richiesta fatta dall’impresa e va ad accertare che la quantità di operai assunti ed utilizzati per quel dato intervento non sia stata superiore o inferiore a quella realmente necessaria alla sua esecuzione.

Di seguito ti propongo un esempio di articolo di un contratto di affidamento relativo a lavori edili: “Applicazione del CCNL e congruità della manodopera”

Esempio di applicazione del CCNL e verifica dell'incidenza della manodopera

Esempio di applicazione del CCNL e verifica dell’incidenza della manodopera

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Visto di conformità

Il visto di conformità è infine rilasciato dai soggetti preposti (iscritti negli albi dei dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro, ecc.) dopo aver verificato che il contratto collettivo applicato sia indicato nell’atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse.

Nel caso in cui nella fattura non sia stato indicato il contratto collettivo applicato, il contribuente, dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, rilasciata dall’impresa, con la quale quest’ultima attesti il contratto collettivo utilizzato nell’esecuzione dei lavori, ai fini del rilascio del visto di conformità.

L’Agenzia delle entrate può inoltre verificare quanto riportato con il supporto dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’INPS e delle Casse edili.

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