
Il dibattito sul cambio di destinazione d’uso si è riacceso
negli ultimi mesi anche alla luce delle modifiche introdotte dal
cosiddetto Salva Casa (d.l. n.
69/2024, convertito con legge n.
105/2024), che ha inciso in modo significativo sulla disciplina
delle sanatorie e delle tolleranze edilizie. Tuttavia, è importante
chiarire fin da subito che tali interventi normativi non
hanno messo in discussione l’impianto di fondo che governa
i mutamenti di destinazione d’uso urbanisticamente rilevanti.
Il nuovo art. 36-bis del d.P.R.
n. 380/2001, pur ampliando gli spazi dell’accertamento di
conformità in chiave “dinamica”, non trasforma il cambio di
destinazione d’uso in un fatto neutro sotto il profilo urbanistico.
Resta fermo il principio per cui il passaggio tra categorie
funzionalmente autonome continua a richiedere un titolo edilizio
idoneo e continua a essere valutato in relazione
all’impatto sul carico
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