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Decreto prezzi superbonus, a che punto è la pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale? – Informazione Fiscale

Decreto prezzi superbonus, quando sarà pubblicato il testo definitivo in Gazzetta Ufficiale? Il provvedimento del MITE, firmato il 14 febbraio, si attende da quasi un mese. Stando a quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2022, la misura con i limiti di spesa per le agevolazioni edilizie doveva essere approvata entro il 9 febbraio scorso.

Decreto prezzi superbonus, a che punto è la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento del Ministro della Transizione ecologica che stabilisce i limiti di spesa per le agevolazioni edilizie?

Dopo la notizia della firma, che risale al 14 febbraio scorso, si attende il testo definitivo.

Un ritardo, quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che si aggiunge a quello dell’approvazione dal decreto stesso.

Stando a quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2022, il provvedimento con i nuovi massimali per i lavori di riqualificazione energetica era già atteso lo scorso 9 febbraio.

Nella bozza precedente alla firma, l’entrata in vigore delle dei nuovi tetti massimi di spesa e delle altre disposizioni è prevista il trentesimo giorno successivo alla data della pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale.

Decreto prezzi superbonus, a che punto è la pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale?

Quando sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale il cosiddetto “decreto prezzi”?

Il provvedimento è atteso dallo scorso 14 febbraio, data in cui è stato firmato dal Ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani.

Il provvedimento del MITE contiene i nuovi massimali per i lavori di riqualificazione energetica, dal superbonus ai bonus casa passando per tutte le altre agevolazioni edilizie di questo tipo.

Il ritardo si aggiunge a quello già accumulato in partenza: l’approvazione del decreto era prevista dal comma 28, articolo 1 della Legge numero 234 del 2021 entro il 9 febbraio scorso.

In altre parole, la Legge di Bilancio 2022 prevede che si faccia riferimento ai prezzari individuati dall’articolo 119, comma 13 lettera a) del decreto Rilancio, in parallelo ai costi massimi fissati dal MITE per specifiche categorie di lavori.

Di fatto, al momento è stata annunciata la firma ma il testo definitivo non è approdato in Gazzetta Ufficiale.

In termini pratici quali sono i risvolti per i tecnici abilitati all’asseverazione delle spese relative agli interventi edilizi?

Gli stessi dovranno continuare a seguire le regole già in vigore e dovranno prestare molta attenzione, dato che il cosiddetto “decreto frodi”, il numero 13 del 25 febbraio 2022, prevede pene e sanzioni severe in caso di false asseverazioni.

Viene stabilita, infatti, la reclusione da due a cinque anni e una multa da 50 mila a 100 mila euro.

Il testo del decreto del 25 febbraio scorso prevede, inoltre, quanto segue:

“Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata.”

Disposizione che lascerebbe spazio a un’interpretazione: la reclusione da due a cinque anni e la multa da 50 mila a 100 mila euro si applicherebbero anche nel caso di errori relativi ai limiti di spesa.

Se da un lato vengono quindi inasprite sanzioni e pene, sulla linea di azione per contrastare gli illeciti iniziata con il decreto antifrodi, dall’altra la normativa è in continua evoluzione.

A questo si aggiunge l’avvinarsi delle scadenze: la prima in ordine di tempo è quella prevista per il completamento del 30 per cento degli interventi previsti dal superbonus 110 per cento sulle unifamiliari, interventi che dovranno essere realizzati entro il 30 giugno 2022.

Anche sulla possibile proroga della scadenza, ancora non c’è ufficialità e il quadro continua a complicarsi.

Decreto prezzi superbonus: la finestra temporale di 30 giorni prima dell’entrata in vigore

Ad oggi sono molte le disposizioni che attendono conferma.

Tra queste, l’anticipazione del comunicato stampa del MITE del 14 febbraio scorso sui tetti di spesa:

“I massimali, che saranno rivisti annualmente, non sono onnicomprensivi in modo da tener conto dell’eterogeneità dei possibili interventi, e pertanto sono stati esclusi IVA, gli oneri professionali e i costi di posa in opera.”

L’ufficialità arriverà solo con la pubblicazione del testo del “decreto prezzi” in Gazzetta Ufficiale.

Pubblicazione che incide, ovviamente, anche sulla data di entrata in vigore delle nuove regole.

Stando a quanto previsto dalla bozza precedente all’approvazione:

“Il presente decreto, di cui l’Allegato A costituisce parte integrante, entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.”

Dalla data di pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale si aprirebbe una finestra temporale di 30 giorni in cui sarebbero in vigore le regole attuali, anche in questo caso però è necessaria la conferma del testo definitivo.

Infine, merita attenzione un altro aspetto che segnerà le agevolazioni edilizie per i prossimi anni.

Il decreto stabilisce, infatti, che entro il 1° febbraio 2023 e successivamente ogni anno i costi massimi previsti nell’allegato A siano aggiornati sulla base:

“degli esiti del monitoraggio svolto da ENEA sull’andamento delle misure di cui all’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 e dei costi di mercato.”

Un “aggiornamento” annuale che da una parte aiuta a rendere puntuali le stime dei tetti di massimi degli interventi agevolabili ma dall’altra introduce ulteriori variabili da tenere presenti nel calcolo e nella progettazione degli interventi edilizi.

Source: informazionefiscale.it

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