
Una fornitura può essere considerata analoga anche quando
riguarda un prodotto diverso da quello oggetto dell’appalto? La
risposta dipende dal contenuto del disciplinare e dalle competenze
che le precedenti esperienze consentono di dimostrare, ma la
questione può diventare più complessa quando la stazione appaltante
descrive il requisito attraverso caratteristiche tecniche molto
specifiche, fino a individuare materiali, tecnologie di lavorazione
e destinazione del prodotto.
È quanto accaduto in una gara per la realizzazione di componenti
destinati a un impianto sperimentale per la fusione nucleare, nella
quale il disciplinare richiedeva una precedente fornitura
analoga relativa alla costruzione di camere da vuoto,
mentre il raggruppamento aggiudicatario aveva documentato
esperienze riguardanti anche apparecchiature e schermi termici.
La controversia, decisa dal Consiglio di Stato,
con la sentenza
del 13 ottobre 2026, n. 7506, ha posto il problema di
stabilire quanto debba essere stretta la corrispondenza tra le
forniture già eseguite e quelle da affidare, considerando che il
requisito di capacità tecnica
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