

Nel sistema italiano, l’ordinanza di demolizione prevista
dall’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001
(Testo Unico Edilizia o TUE) è configurata come una misura
vincolata, diretta al ripristino dell’ordine urbanistico violato.
La giurisprudenza amministrativa ha chiarito più volte che in
presenza di interventi realizzati in assenza o in totale difformità
dal titolo edilizio, l’amministrazione non dispone di alcun margine
di discrezionalità: l’adozione dell’ordine è doverosa.
La demolizione edilizia: il contributo del TAR Campania
Benché il principio sia ormai pacifico, esistono alcuni profili
di forte complessità, soprattutto quando il ripristino urbanistico
incide sul diritto all’abitazione. Ne scrive Luca Cestaro
(Consigliere del TAR Campania) nell’interessante contributo
“Il
regime delle sanzioni urbanistico-edilizie e principio di
proporzionalità alla luce del diritto sovranazionale” di Luca
Cestaro (Consigliere del TAR Campania) che definisce la
demolizione/rimessione in pristino di cui al citato art. 31 come
“misura repressiva e non sanzionatoria”,
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