
Se un’opera pubblica è suddivisa in più stralci, finanziati con
risorse differenti ma identificati da un unico CUP, come si applica
la disciplina degli incentivi per funzioni
tecniche? La presenza di contributi a destinazione
vincolata impedisce di prevedere la quota del 20% anche per gli
stralci finanziati direttamente dall’amministrazione, oppure le
diverse fonti devono essere considerate separatamente?
A fornire alcune indicazioni è stata la Corte dei conti,
Sezione regionale di controllo per il Veneto, con la
deliberazione n. 163/2026/PAR del 23 settembre
2026, che ha esaminato un quesito relativo
all’applicazione dell’art. 45, comma 5,
del D.Lgs. n. 36/2023.
Pur avendo dichiarato inammissibile la richiesta di parere,
perché riferita a una specifica vicenda gestionale, il Collegio ha
richiamato alcuni orientamenti generali sulla disciplina degli
incentivi tecnici, spiegando perché la presenza di un CUP
unico non permette di considerare indistintamente risorse
proprie e finanziamenti a destinazione vincolata.
Opere in più stralci e CUP unico: il caso esaminato dalla Corte
dei conti
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