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SUPERBONUS 90%: COME CALCOLARE IL REDDITO

SUPERBONUS 90%: COME CALCOLARE IL REDDITO

SUPERBONUS 90%: COME CALCOLARE IL REDDITO

24 gennaio 2023

Dott. Luciano Ficarelli

Tra i vincoli stabiliti dalle nuove norme sul superbonus relative alle unifamiliari, oltre alla proprietà dell’immobile e alla residenza, c’è quello reddituale. Il contribuente, per poter accedere all’aliquota agevolata del 90%, deve avere un “reddito di riferimento” non superiore a 15.000,00 euro, determinato secondo le modalità stabilite dal comma 8-bis.1 introdotto nell’art. 119 del D.L. 34/2020 dal decreto “Aiuti-quater”.

Per l’individuazione del reddito, si deve far riferimento al comma 8-bis.1 (introdotto dall’art. 9, D.L. 176/2022), che è determinato dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti, nell’anno precedente quello in cui sono state sostenute le spese, dal contribuente nonché:

dal coniuge del contribuente, dal soggetto legato da unione civile o convivente se presente nel suo nucleo familiare, e dai familiari, diversi dal coniuge o dal soggetto legato da unione civile, di cui all’articolo 12 del Tuir, presenti nel suo nucleo familiare e che nell’anno precedente a quello in cui sono state sostenute le spese erano fiscalmente a carico del contribuente, per un numero pari alla somma dei seguenti importi:

1 per il contribuente;

1 per il coniuge (o soggetto equiparato);

 0,5 in caso di un familiare;

1 in caso di 2 familiari;

2 in caso di 3 o più familiari.

Qual è il reddito per essere considerati a carico

I familiari sono fiscalmente a carico del contribuente se nell’anno di riferimento (per le spese sostenute nel 2023 si fa riferimento all’anno 2022) quando dispone di un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Solo per i figli di età non superiore a 24 anni, questo limite è aumentato a 4.000 euro.

Cosa si intende per “reddito complessivo”

Il reddito complessivo è il reddito lordo indicato nei documenti fiscali.

Nel Modello di Certificazione Unica è il dato indicato nei punti 1 – 2 – 3 – 4

Nel modello di dichiarazione dei redditi mod. 730 è il dato indicato al rigo 11 del 730-3 (prospetto di liquidazione)

Nel modello di dichiarazione dei redditi Persone Fisiche è il dato indicato al Rigo RN1 Colonna 1 (Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali) dove è indicato l’importo risultante dalla seguente operazione:

RN1, col. 5 + RB10, col. 14 + RB10, col. 15 + RL10 col. 6 + LM38

Dicono le istruzioni del rigo RN1 Colonna 1 che “il reddito fondiario e i redditi diversi derivanti dalla locazione breve di immobili assoggettati alla cedolare secca e reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni (lettera g, articolo 1, comma 692, legge di bilancio 2020) devono essere aggiunti al reddito complessivo per determinare la condizione di familiare fiscalmente a carico, per calcolare le detrazioni per carichi di famiglia, le altre detrazioni d’imposta previste dall’articolo 13 del TUIR, le detrazioni per canoni di locazione e, in generale, per stabilire la spettanza o la misura di benefici, fiscali e non, collegati al possesso di requisiti reddituali (art. 3, comma 7, del D. Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011).

Da questa descrizione, sembra che per poter usufruire delle agevolazioni fiscali non debba essere preso come riferimento il dato indicato nella colonna 5 (reddito complessivo), altrimenti ci troveremmo nel caso paradossale che un contribuente privo di redditi tassabili ai fini IRPEF ma con redditi soggetti a tassazione sostitutiva, come il professionista o l’imprenditore in regime forfettario con fatturati fino a 85.000 euro (secondo le nuove norme indicate nella Legge di Bilancio), potrebbe rientrare nelle agevolazioni in argomento a differenza di un contribuente con redditi di poco superiori a 15.000 euro.

L’Agenzia delle Entrate non si è ancora pronunciata in merito, ma si ritiene corretta questa interpretazione.

Il quoziente familiare

Il quoziente familiare rappresenta l’elemento più innovativo della riforma. Ha una struttura diversa rispetto all’Isee, perché considera solo i redditi e non il patrimonio mobiliare e immobiliare.

Come abbiamo sopra detto, vanno sommati i redditi complessivi dei familiari per poi dividerli per un coefficiente costituito dalla somma di più elementi.

Pertanto, la somma dei redditi di una coppia di coniugi o di conviventi con un figlio a carico può arrivare fino a 37.500 euro. Infatti, 37.500 euro diviso 2,5 (1 contribuente + 1 coniuge o convivente + 0,5 un figlio a carico) corrisponde appunto al tetto di 15.000 euro.

Facciamo altri esempi.

  • Contribuente con reddito complessivo pari ad € 33.000, coniuge con reddito complessivo di 10.000 euro e due figli minori a carico. Il reddito complessivo è pari a 43.000 euro e il quoziente familiare è pari a 3. Pertanto, 43.000/3 = 14.333 euro. Rientra nell’agevolazione.
  • Contribuente con reddito complessivo pari ad € 40.000, coniuge e un figlio a carico. Reddito complessivo € 40.000, quoziente familiare 2,5. Pertanto, 40.000/2,5 = 16.000 euro. Non rientra nell’agevolazione.
  • Contribuente con reddito complessivo pari ad € 25.000, coniuge con reddito complessivo pari ad € 6.000, figlio di 23 anni con reddito complessivo di 3.800 euro e figlia di 25 anni con reddito complessivo di 2.500 euro. Vive con loro la madre del contribuente con pensione annua di € 20.000. Il reddito complessivo del nucleo familiare è pari ad € 37.300 (non si comprende la pensione della madre del contribuente perché non è a suo carico), mentre il quoziente familiare è pari a 3. Pertanto, 37.300/3 = 12.433 euro. Rientra nell’agevolazione.
  • Contribuente separato vive con due figli minorenni a carico. Il suo reddito complessivo è pari ad € 40.000. Il quoziente familiare è pari a 2. Pertanto, 40.000/2 = 20.000 euro. Non rientra nell’agevolazione.
  • Contribuente pensionato con reddito complessivo di € 16.000, senza coniuge né figli, convive con la sorella che percepisce una piccola pensione di € 5.000. Reddito complessivo 16.000. Pertanto: 16.000/1 = 16.000 euro. Non rientra nell’agevolazione.
  • Contribuente amministratore di una società di capitali, percepisce compensi per l’attività di amministratore ogni due anni per 80.000 euro. Nel 2022 non ha percepito redditi. Convive con la sua compagna che non percepisce redditi e non ha figli. Vive in una villetta di cui è proprietario. Reddito complessivo € 1.500 costituito per il 2022 solo dalla rendita catastale della sua casa. Coefficiente 2. Pertanto, 1.500/2 = 750 euro. Rientra nell’agevolazione.

Importante ricordare che andranno considerati i redditi conseguiti «nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa». In sostanza, per il 2023, i redditi 2022.

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