Testo Unico Edilizia: come sanare gli abusi dopo il Salva Casa
Le possibilità di gestione/sanatoria delle difformità e abusi edilizi dopo la riforma del d.P.R. n. 380/2001 arrivata dalla Legge n. 105/2024 di conversione del D.L. n. 69/2024
Le possibilità di gestione/sanatoria delle difformità e abusi edilizi dopo la riforma del d.P.R. n. 380/2001 arrivata dalla Legge n. 105/2024 di conversione del D.L. n. 69/2024
No al completamento, alla trasformazione o all'ampliamento delle opere abusive nell’attesa dell’esito della richiesta
No a ordini sanzionatori e di demolizione emessi in relazione a un’opera per la quale è stata richiesta, e mai esitata, l’istanza di sanatoria
Non ci si può appellare ad alcun affidamento quando esiste un interesse pubblico alla rimozione degli abusi, come eliminare una causa di pericolo per la pubblica incolumità
La doppia conformità edilizia deve essere dimostrabile, accertando l'epoca di realizzazione dell'intervento e va sempre riferita a interventi unitari
L'affidamento riposto nella legittimità di un titolo edilizio successivamente annullato può essere tutelato solo se l'intervento è conforme a quanto assentito
La Legge n. 105/2024 di conversione del D.L. n. 69/2024 ha introdotto nel d.P.R. n. 380/2001 il nuovo art. 34-ter con una nuova particolare procedura di sanatoria edilizia
Il recupero abitativo non è finalizzato a sanare sottotetti realizzati abusivamente, ma unicamente a convertire l’utilizzo di locali in edifici già legittimi
Con la conversione in legge del Decreto Salva Casa, il legislatore ha previsto un doppio binario per sanare gli interventi di cui all’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia)
Il d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) coordinato con le modifiche introdotte dalla Legge n. 105/2024 di conversione con modificazioni del D.L. n. 69/2024