
È possibile dichiarare in gara di voler subappaltare il
99% della prestazione? Una percentuale così
elevata determina automaticamente l’esclusione oppure, dopo il
superamento dei limiti quantitativi generalizzati al subappalto,
occorre verificare quale parte della commessa rimanga
effettivamente in capo all’aggiudicatario? E quando il
subappaltatore, anziché partecipare all’esecuzione accanto
all’affidatario, finisce nei fatti per prenderne il posto?
Su questi interrogativi è intervenuto il TAR
Liguria, Genova, Sez. I, con la
sentenza 1° agosto 2026, n. 995, relativa a una
procedura nella quale l’aggiudicataria aveva dichiarato di voler
subappaltare il 99% della prestazione qualificante.
La decisione non individua una nuova percentuale massima di
subappalto: il TAR ha escluso che possa essere fissata una
soglia astratta, perché, quando la quota affidata
a terzi si avvicina alla totalità, la verifica deve essere condotta
caso per caso, valutando se il subappaltatore si limiti ad
affiancare l’operatore economico oppure sia destinato,
sostanzialmente, a sostituirlo.
Subappalto al 99%: quando scatta l’esclusione
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