
Nelle procedure di gara, il diritto di accesso alle
offerte dei concorrenti incontra uno dei limiti più
delicati quando la documentazione richiesta contiene informazioni
che l’operatore economico considera coperte da segreto
tecnico o commerciale.
A disciplinare questo ambito è l’art. 35 del D.Lgs.
n. 36/2023, consentendo che determinate informazioni siano
sottratte all’ostensione, ma lasciando aperta la possibilità di
accedervi quando la loro conoscenza sia indispensabile per
la difesa in giudizio.
Diventa quindi decisivo stabilire quale prova debba fornire il
concorrente che chiede di conoscere le parti oscurate dell’offerta.
Non basta prospettare una possibile utilità della documentazione né
sostenere, in termini generali, che la sua conoscenza potrebbe
servire a contestare l’esito della gara; quando sono coinvolti
segreti tecnici o commerciali, il collegamento con la difesa deve
essere più stretto e deve riguardare proprio le informazioni che si
chiede di ottenere.
Su questo profilo si è pronunciato il Consiglio di
Stato con la Disclaimer.
