
Quando il CCNL applicato dall’operatore
economico è diverso da quello indicato dalla stazione
appaltante, fino a che punto possono esistere differenze tra i due
contratti senza compromettere l’equivalenza? E cosa deve verificare
il RUP quando non opera la presunzione prevista
dall’Allegato I.01 al D.Lgs. n. 36/2023?
Il TAR Campania, sez. staccata Salerno, sez. I,
con la
sentenza del 29 settembre 2026, n. 1591, ha
affrontato la questione nell’ambito di una procedura per
l’affidamento di un servizio, nella quale l’aggiudicataria aveva
applicato un CCNL diverso da quello indicato nella lex
specialis.
Il Collegio ha escluso che l’equivalenza debba tradursi in una
perfetta coincidenza tra i due contratti e ha ritenuto legittima
una valutazione fondata sull’insieme delle tutele
economiche e normative, purché siano rispettati i
parametri economici dell’Allegato I.01, gli
scostamenti sulle tutele normative restino marginali e il
procedimento seguito
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