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Sanatoria e permesso in deroga, l’art. 14 non apre la doppia conformità

Sanatoria e permesso in deroga, l’art. 14 non apre la doppia conformità

Un edificio abusivo che ospita un servizio di interesse pubblico
si può sanare con il permesso in deroga dell’art. 14? Se l’edificio
non rispetta distanze e cubatura, basta impegnarsi a ridurre i
volumi o ad adeguarlo? E se la sanatoria viene negata, restano
demolizione e sanzione fino a 20.000 euro?

La risposta arriva dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per
la Regione Siciliana (CGARS) con la sentenza
n. 662 del 30 settembre 2026
, per la quale la sanatoria
edilizia non può reggersi sul permesso in deroga, perché l’opera
deve essere già conforme, non diventarlo con una delibera
consiliare. Chi ha costruito senza titolo rischia così diniego,
demolizione e sanzione, e non lo salvano né la funzione sociale
dell’immobile né la disponibilità a ridurre i volumi, ad adeguare
l’edificio o a trasferirvi cubatura da altri terreni.

Il permesso in deroga serve a costruire, non a sanare, e ciò che
all’opera manca non si contratta
…continua a leggere

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